Pagina aggiornata al 01/12/2022
Il percorso predisposto per un treno in una stazione è detto "itinerario".
Nelle altre "località di servizio" (bivi, posti di comunicazione, posti di passaggio fra doppio e semplice binaro) un treno può solo "transitare".
L’itinerario di arrivo di un treno si estende dal segnale di protezione
della stazione fino al segnale di partenza (1).
In caso di arrivo su binario privo di segnale di partenza o
con segnale di partenza comune ad altri binari, l’itinerario si estende dal
segnale di protezione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio,
paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di
normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla
linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di
protezione, gli itinerari di arrivo sono denominati e si intendono delimitati
come segue:
a)
itinerario di arrivo esterno: si estende dal segnale di protezione
esterno fino al successivo segnale di protezione interno;
b)
itinerario di arrivo intermedio: si estende tra due segnali di
protezione interni consecutivi;
c)
itinerario di arrivo interno: è delimitato come segue:
arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di
partenza: l’itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito
prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo (o unico)
segnale di partenza successivo
(2);
arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con
segnale di partenza comune ad altri binari: l’itinerario si estende dal
segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o
stazionamento) fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti
di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale
fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in
mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.
I deviatoi dell’itinerario di arrivo devono disposti nella posizione richiesta in modo tempestivo ovvero per permettere il passaggio del treno sul binario prestabilito o scelto al momento dal DM/DCO in caso di necessità contingenti di variare il binario prestabilito.
Per l’arrivo del treno su un binario
passante (cioè che non termina con un tronchino - paraurti) devono essere
opportunamente predisposti anche i deviatoi posti oltre il termine
dell'itineario di arrivo in un tratto di binario che costituisce la "zona di
uscita" e cioè una zona di sicurezza posta dopo il segnale di partenza (di fine
dell'itinerario di arrivo).
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tale zona di uscita è inviduata anche oltre il termine degli itinerari di partenza interni ed intermedi (vedi di seguito).
L’itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di
ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea. I deviatoi dell’itinerario
di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare
l’inoltro del treno stesso sulla linea verso la quale è diretto.
Alla norma suddetta si fa eccezione solo per alcune stazioni, indicate
nell’Orario di servizio, ancora munite di deviatoi tallonabili a ritorno
elastico, nelle quali il deviatoio di uscita viene dai treni impegnato di calcio
in falsa posizione.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza,
gli itinerari di partenza sono denominati e si intendono delimitati come segue:
a)
itinerario di partenza interno: si estende dal binario di ricevimento
(o di stazionamento) fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
b)
itinerario di partenza intermedio: si estende da un segnale di
partenza interno successivo al primo fino al successivo segnale di partenza
interno o esterno;
c)
itinerario di partenza esterno: si estende dal segnale di partenza
esterno fino alla piena linea.
Il termine dell’itinerario di partenza coincidente con
l’inizio della piena linea è così individuato:
a)
sulle linee a semplice binario, sulle linee a doppio binario
banalizzate, nonché sulle linee non banalizzate nelle stazioni munite del
segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale,
dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto;
b)
sulle linee a doppio binario non banalizzate, nelle stazioni non
munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale,
dall’allineamento con il segnale di protezione per gli
arrivi in senso opposto e dallo stesso segnale se l’inoltro del treno avviene
sul binario illegale.
Per individuare il termine dell’itinerario di partenza,
coincidente con l’inizio della piena linea, quando il segnalamento di protezione
in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale di protezione
esterno e, in tal caso, il termine dell’itinerario di partenza deve essere
sempre segnalato sul terreno dall’apposita “tabella di individuazione del
termine dell’itinerario di partenza”.
La stessa tabella deve essere applicata anche nelle stazioni prive di
segnalamento di protezione plurimo quando, per caratteristiche di tracciato,
risulti difficoltosa l’individuazione del termine dell’itinerario di partenza.
In casi particolari, le Unità Periferiche interessate possono individuare il
termine dell’itinerario di partenza coincidente con l’inizio della piena linea
con un punto a valle dell’ultimo ente controllato dall’apparato di stazione, che
deve essere segnalato sul terreno con l’apposita tabella di individuazione del
termine dell’itinerario di partenza.
I criteri di cui al presente comma valgono anche per i bivi e i posti di comunicazione.
L’itinerario di transito di un treno che non ha fermata comprende i
corrispondenti itinerari di arrivo e di partenza.
9. I deviatoi e le scarpe fermacarri sui binari laterali a quello
percorso dal treno devono essere disposti in modo da realizzare l’indipendenza
dell’itinerario del treno stesso, i primi rispetto ad altri movimenti che
possono svolgersi sul piazzale o a fughe accidentali di veicoli in sosta, e le
altre rispetto a fughe di quest’ultimi.
10. Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni le
limitazioni di velocità indicate nella PGOS‑IF/PGOS-RFI.
11. Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di
assicurazione dell’ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dalla
Direzione Tecnica. Tutti i deviatoi delle LdS inseriti sui binari percorsi dai
treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza. In caso di inefficienza
dei fermascambi di sicurezza devono essere osservate le specifiche disposizioni
previste dalle Istruzioni di servizio.
12. Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o
elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatoi o eventuali
altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.)
interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le
seguenti condizioni:
a) per disporre il
segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri meccanismi
interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;
b) per rimuovere i
deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia
ridisposto a via impedita;
c) per
rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche
che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si
effettui in condizioni di sicurezza.
Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2, il
collegamento di sicurezza è un vincolo d’impianto tra le apparecchiature atte
alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal
movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:
a) per la
concessione dell’Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti
interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;
b) per rimuovere gli
enti da questa posizione occorre che la concessione dell’Autorizzazione al
Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se
il treno non ha ancora impegnato i deviatoi, revocata a bordo;
c) per
rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche
che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si
effettui in condizioni di sicurezza.
13. I deviatoi e gli altri enti di sicurezza delle LdS
interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di
sicurezza con il sistema di segnalamento.
I deviatoi in linea devono essere muniti di fermascambi di
sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.
14. I deviatoi non in esercizio possono essere muniti di
particolari dispositivi di immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalla
Direzione Tecnica. I deviatoi così immobilizzati sono da considerarsi come
normali giunzioni di rotaie. Le modalità di utilizzazione di tali dispositivi
sono contenute nelle apposite Istruzioni.
15. L’arrivo, partenza o transito di un treno
contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno sono
ammessi:
a) quando i treni
percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;
b) quando
l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via
libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite Istruzioni, la completa
indipendenza degli itinerari.
Nel caso particolare delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS
L2, l’arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente
all’arrivo, partenza o transito di un altro sono ammessi:
a) quando i treni
percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione d’impianto;
b) quando
l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la concessione di
Autorizzazione al Movimento da parte del sistema in supervisione completa o con
marcia a vista, la completa indipendenza degli itinerari.
16. È ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente
all’arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli
itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza
seguenti:
a) il punto di
convergenza (traversa limite dello scambio o dell’attraversamento) sia protetto
da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario
e ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di
distanze inferiori con il minimo di 50 metri di cui al successivo comma 17;
b) gli impianti
della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la
disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle apposite
Istruzioni, garantiscono l’indipendenza degli itinerari, fatta eccezione
soltanto per il punto di convergenza protetto come al precedente punto a);
c) nel tratto
di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di partenza a via
impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.
Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto
di convergenza, è ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo,
partenza o transito di un altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza
siano soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza.
Nel caso di due arrivi nello stesso senso che abbiano un
punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la
contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per
uno solo dei due itinerari di arrivo.
17. Sono ammessi movimenti contemporanei di treni, con
itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il termine dell’itinerario e
il punto di convergenza è inferiore a 100 metri con un minimo di 50 metri
purché:
a) la velocità del
treno in arrivo non sia superiore a 30 km/h;
b) il movimento di
arrivo non sia di corretto tracciato;
c) sia
garantita la distanza di visibilità prescritta, senza possibilità di deroga, del
segnale che protegge il punto di convergenza situato a distanza ridotta.
18. Nel caso particolare delle stazioni ubicate su linee
attrezzate con ERTMS/ETCS L2, è ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente
all’arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli
itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza
seguenti:
a) il punto di
convergenza sia protetto da segnale di partenza e ubicato ad almeno 100 metri
dal punto stesso, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di
RFI;
b) gli impianti di
stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza, i quali, con la concessione
di Autorizzazione al Movimento da parte del sistema, in supervisione completa o
con marcia a vista, garantiscono l’indipendenza degli itinerari, fatta eccezione
soltanto per il punto di convergenza protetto come il precedente punto a);
c) nel tratto
di arrivo compreso fra il segnale imperativo di protezione e quello di partenza,
la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.
19. Particolari disposizioni locali possono essere
impartite dalle Unità Periferiche interessate per regolare i movimenti
contemporanei nelle stazioni che si trovassero in condizioni eccezionali (forti
pendenze, gallerie attigue, ecc.).