La circolazione FERROVIARIA
IMPIANTI FERROVIARI, CONVOGLI E TRENI

I contenuti della pagina entreranno in vigore dopo il 30.09.2020

 

INTRO

Le norme di sicurezza per la gestione della circolazione sulla rete ferroviaria nazionale (infrastruttura ferroviaria nazionale o IFN) gestita da RFI (Gestore dell'Infrastruttura o GI) sono riportate nel Regolamento per la Circolazione dei Treni (RCT) e, per quanto riguarda le procedure di interfaccia fra il GI e le Imprese Ferroviarie (IF), nella Istruzione per la Condotta delle Locomotive (IPCL).

Tali norme di esercizio sono emanate dea RFI in applicazione dei principi stabiliti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) e sono integrate dal Regolamento sui segnali (RS) e dagli altri provvedimenti normativi emanati da RFI (Disposizioni di esercizio, Prescrizioni di esercizio, ecc.).
 Il personale addetto alla circolazione dei treni è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi un fatto o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e, nei casi non previsti, provvedere con "senno e ponderatezza", in analogia, per quanto possibile, con le norme che disciplinano i casi previsti.

Generalità

La circolazione ferroviaria si svolge sulla rete ferroviaria nazionale (IFN), che è costituita dalle linee (a uno o più binari), dalle località di servizio e da altri punti caratteristici ubicati in linea.  

Le linee ferroviarie possono essere a semplice o a doppio binario.

 Le linee ferroviarie a semplice binario sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi di marcia sull’unico binario disponibile.
Nelle linee ferroviarie a a doppio binario, ciascun binario è attrezzato per la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia (linee a doppio binario banalizzate). Si fa eccezione per alcune linee a doppio binario, definite “non banalizzate”, i cui binari sono attrezzati solo per la circolazione sul binario di sinistra rispetto al senso di marcia del treno; in tal caso, il binario di sinistra è denominato “legale” mentre il binario di destra è denominato “illegale”.

 

Le località di servizio, ubicate lungo le linee, svolgono principalmente funzioni di regolazione della circolazione ferroviaria.  e si suddividono in:

  1. stazioni;
  2. posti di comunicazione;
  3. bivi;
  4. posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario;
  5. attraversamenti.

 

Le stazioni sono delimitate da segnali di protezione e sono munite di segnali di partenza. Esse vengono utilizzate per effettuare le precedenze fra treni circolanti nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto. Quando non siano adibite al servizio commerciale, possono anche denominarsi “posti di movimento”.

Fra le stazioni distinguiamo le:

  1. stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o più linee;
  2. stazioni di passaggio fra il doppio e il semplice binario;
  3. stazioni capotronco, che delimitano una porzione (tronco) di linea e assumono particolari funzioni ai fini della gestione delle prescrizioni di movimento.

 

Nell’ambito delle stazioni si distinguono:

  1. i binari di circolazione (ove è possibile far arrivare, partire o transitare i treni);
  2.  i binari secondari non adibiti al movimento dei treni.

 

 Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione della linea nell'ambito della stazione; tali binari, generalmente di più corretto tracciato, sono quelli utilizzati per il transito dei treni che non hanno fermata.
Il binario di ricevimento o di stazionamento è il binario, delimitato generalmente da due deviatoi estremi o da un deviatoio e un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di stazione.

I posti di comunicazione (PC) sono località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, sprovviste di segnali di partenza e di impianti atti ad effettuarvi precedenze ma munite di comunicazioni per il passaggio da un binario all’altro.

Sono denominati bivi, posti di passaggio fra il semplice e il doppio binario e attraversamenti, le località di servizio protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee, di confluenza in binario unico di linea a doppio binario e di intersezione di più linee.
Quando una località di servizio svolge contemporaneamente più funzioni (ad esempio: Bivio/PC) nell’orario di servizio devono essere specificatamente indicate tutte le funzioni svolte.

 

Sulle linee sono presenti altri punti caratteristici e cioè:

  1. i posti di blocco intermedi: muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni;
  2. le fermate - adibiti al servizio commerciale. Non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenze. Le fermate possono essere ubicate anche nell’ambito di una stazione;
  3. i passaggi a livello (PL) cioè le "intersezioni a raso" tra una o più strade e una o più linee ferroviarie. Sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) preventivamente al transito dei treni. I PL presenziabili dal personale hanno un posto fisso di custodia;
  4. i posti di esodo (PdE), ubicati in determinate gallerie. Sono particolari fermate utilizzate per la discesa dai treni e l’allontanamento dei viaggiatori in caso di emergenza; possono svolgere anche la funzione di distanziamento dei treni.
  5. i punti di evacuazione e soccorso (PES) cioè aree definite, all’interno o all’esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e nelle quali i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno (alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES, secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza riportati nei Fascicoli Linea (FL). In tal caso nell’orario di servizio al nome della stazione o fermata vene aggiunta la dizione “PES”);
  6. i posti fissi di vigilanza;
  7. i raccordi che sono binari che assicurano il collegamento ferroviario con aree produttive private o pubbliche (stabilimenti industriali o simili). Non appartenengono alla IFN e si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

I posti fissi per la custodia dei PL da parte del personale addetto e i posti fissi di vigilanza si dicono anche posti di linea.
Le località di servizio disabilitate e presenziate da agente di guardia ed i posti di blocco intermedi presenziati da deviatore si dicono anche posti intermedi.

 

 

Convogli e treni.

Un convoglio, in generale, è un insieme di uno o più "veicoli ferroviari", con almeno una unità di trazione (locomotore o altro veicolo munito di trazione), dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell’infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli). 

Un convoglio deve muoversi con SSB in modalità treno e con l’aspetto dei segnali da treno ogniqualvolta possibile, inclusi i movimenti da un fascio di binari all’altro della medesima località di servizio e i movimenti da e verso i raccordi di stazione.  Tali movimenti sono disciplinati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di “Spostamenti ambito località di servizio in modalità treno”. 

 

Un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell’infrastruttura da percorrere.

Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione.

La "dignità" di "treno" viene assunta da un convoglio all'atto della partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l’arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all’arrivo nella stazione termine corsa.

Dal punto di vista dell’esercizio ferroviario i treni si classificano in:

  1. ordinari: i treni indicati come tali nell’orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell’attivazione dell’orario di servizio o nel corso della validità di questo;
  2. straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall’Unità Centrale competente. L’orario di tali treni è compreso nell’orario di servizio oppure diramato a parte;
  3. supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l’orario con relativi incroci e precedenze. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.