La circolazione FERROVIARIA
SISTEMI E REGIMI DI ESERCIZIO

I contenuti della pagina entreranno in vigore dopo il 30.09.2020

 

Sistemi di esercizio

1.     Un “sistema di esercizio” di una linea ferroviaria è un insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e, con l’ausilio dei sistemi di distanziamento, nei tratti di linea fra le località di servizio.
 
2.     In termini generali i sistemi di esercizio si basano su una delle seguenti due logiche funzionali:
a)     comando (e controllo) a distanza degli enti di sicurezza delle località di servizio della linea e, sotto certe condizioni tecnologiche, anche dei tratti di linea, da parte di un Regolatore della circolazione (Dirigente Centrale Operativo, DCO), ubicato fisicamente in un “posto centrale” o in un’altra località di servizio, che impartisce i comandi a distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di sicurezza (sistema di esercizio del “comando a distanza”); in tale sistema di esercizio alcune verifiche e operazioni sugli impianti di terra possono essere richieste dal Regolatore della circolazione all’agente di condotta;
b)    presenziamento sul posto delle località di servizio della linea, da parte di Regolatori della circolazione (Dirigenti Movimento, DM) che presenziano il passaggio dei treni, comandano e controllano, ciascuno localmente, gli enti della località di servizio e garantiscono la funzione di distanziamento dei treni in linea tramite i sistemi di blocco (sistema di esercizio della “dirigenza locale”).
 
3.     Il sistema di esercizio del comando a distanza, dal punto di vista della tecnologia utilizzata, si suddivide a sua volta nelle seguenti categorie:
a)       Comando centralizzato del traffico (CTC): le linee sono gestite tramite appositi dispositivi di comunicazione fra il posto centrale e gli apparati di stazione locali; la sicurezza dell’esercizio, in termini di comando e controllo degli enti della località di servizio, è affidata agli apparati locali e ai sistemi di blocco, nonché a specifiche procedure di sicurezza;
b)      Sistema comando e controllo (SCC): in tale sistema, che costituisce un’evoluzione tecnologica del CTC, alcuni comandi e controlli ad uso del DCO garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco;
c)       Sistema comando e controllo multistazione (ACCM): tutti i comandi e i controlli del DCO per la gestione degli enti delle singole località di servizio e, sotto certe condizioni tecnologiche, della linea, garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco.
Per ciascuna delle suddette categorie, le particolarità impiantistiche, le modalità con le quali le località di servizio possono essere esercitate e le ulteriori specifiche istruzioni sono emanate a parte.
 
4.     Alcune stazioni delle linee esercitate in comando a distanza possono essere, permanentemente o temporaneamente, presenziate da un DM; esse si dicono “stazioni porta”. In tal caso, la giurisdizione del DM è limitata ai soli movimenti di treni e manovre nell’ambito della stazione stessa.
 
5.     A certe condizioni riportate nell’articolo 23, alcune località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale possono essere “disabilitate” dal servizio movimento, cioè non presenziate da DM; in tali casi, in esse non possono effettuarsi incroci, precedenze o manovre. Le località di servizio disabilitate a loro volta possono essere impresenziate oppure presenziate da un deviatore con funzione di agente di guardia (AG), con i compiti stabiliti nel suddetto articolo 23 e nell’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD).
 
6.     Una località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale può essere comandata a distanza da un’altra stazione, purché retta da DM; tale particolare sistema di esercizio si definisce “telecomando punto-punto”. 
La stazione che comanda a distanza le altre è denominata “posto di comando”, mentre le località di servizio comandate a distanza sono definite “posti satellite”. Il DM della stazione ove è ubicato il posto di comando (Dirigente Posto Comando, DPC) è anche DM dei posti satellite. I posti satellite devono essere indicati in orario e devono essere considerati abilitati e impresenziati, salvo prescrizione contraria.
 
7.     Sulle linee esercitate in dirigenza locale il DM, oltre che presiedere al movimento dei treni e delle manovre e all’esercizio che si svolge nella località di servizio su cui ha giurisdizione, gestisce il movimento dei treni fra la sua località di servizio e le località di servizio limitrofe. 
 
8.     Salvo eccezioni, sulle linee esercitate in dirigenza locale l’attività dei DM deve essere coordinata, ai fini della regolarità dell’esercizio, da un operatore qualificato, denominato dirigente centrale (DC), che opera secondo le apposite istruzioni emanate a parte.
 
9.     I Regolatori della circolazione durante il loro turno di servizio, salvo dotazione di dispositivi informatici particolari, devono compilare i prescritti documenti secondo le specifiche modalità emanate a parte, in modo che da essi risulti costantemente la situazione esatta della circolazione ferroviaria.
 
10.      Prima di lasciare il servizio, il Regolatore della circolazione cessante deve compilare consegne registrate in forma chiara, sintetica e inequivocabile, in modo che il subentrante possa rendersi conto senza incertezze della situazione del servizio per assicurarne prontamente la continuità. Le consegne devono essere firmate dai Regolatori della circolazione interessati anche quando non avvengono in contraddittorio.
Il Regolatore della circolazione cessante risponde delle conseguenze di consegne inesatte o incomplete. Deve però rispondere delle conseguenze anche il subentrante quando risulti che avrebbe potuto, nell’espletamento delle sue mansioni, avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere al riguardo.
 
11.      Quando condizioni eccezionali di servizio lo consigliano, un agente con qualifica o funzioni superiori al Regolatore della circolazione - purché abilitato al servizio di cui trattasi – può avocare a sé la dirigenza del movimento, esonerandone con ordine scritto il Regolatore della circolazione stesso.
 
12.      A livello di una determinata area dell’Unità Periferica, l’esercizio ferroviario è coordinato dal Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM). Al DCCM, in particolare, sono attribuiti anche compiti inerenti alla gestione delle emergenze, in base alle specifiche procedure emanate a parte.
 
13.      L’Unità Centrale competente può disporre, per linee ad uso turistico, l’adozione di altre specifiche norme atte a disciplinare la circolazione dei treni, in accordo con il quadro normativo nazionale.
 
 
 
Articolo 4
Regimi di circolazione
 
1.     I sistemi che assicurano il distanziamento in sicurezza dei treni, denominati anche “regimi di circolazione” o “sistemi di blocco”, sono:
a)          il blocco elettrico;
b)         il blocco radio.
 
2.         Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta. Le istruzioni particolari per l’esercizio con tale sistema sono emanate a parte.
 
3.         Le linee esercitate con il regime del blocco radio sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di informazioni trasmesse via radio a bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB) appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione sia impegnata da un treno per volta. Le istruzioni particolari per l’esercizio con tale sistema sono emanate a parte.
 
4.         In caso di guasto possono essere utilizzati i seguenti regimi:
-      il regime del blocco telefonico;
-      il regime del giunto.
 
Le specifiche modalità di utilizzo sono riportate nell’allegato n. 2.
 
5.         Alcune linee a scarso traffico, indicate in orario di servizio, sono esercitate con il sistema detto “a spola” definito da norme emanate a parte. Ulteriori applicazioni di dette norme devono essere autorizzate dall’Unità Centrale competente.
 
6.         Sulle linee ancora esercitate con il blocco elettrico manuale devono essere osservate le specifiche istruzioni emanate a parte.
 
 
Articolo 5
Sistemi di protezione della marcia
 
1.     Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull’infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:
a)       sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);
b)      sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.
L’esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche istruzioni emanate a parte.
 
2.     Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 3.
 
3.     Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC, la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:
a)         treni composti con veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in allegato n. 3;
b)        treni delle “ferrovie regionali” che accedono in stazioni in comune con l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il Regolatore della circolazione deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.
 
 
Principi che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC
 
4.     In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione; la responsabilità di tale incombenza è dell’impresa ferroviaria che effettua il treno.  
 
5.     Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche istruzioni, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall’ANSF non possono superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente dell’impresa ferroviaria.
 
6.         Il Regolatore della circolazione, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle specifiche istruzioni – sia stato avvertito dall’agente di condotta della necessità di escludere il SSB, deve informare il DCCM per l’individuazione della stazione di cui al comma precedente e avvisare il Regolatore della circolazione della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, circa il fatto che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma con la seguente comunicazione registrata: “Inteso treno ..... viaggiante con sistema di protezione della marcia escluso fino a ...”. Analoghi avviso e conferma devono essere trasmessi da ciascun Regolatore della circolazione delle altre località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con SSB escluso.
 
7.     Prima di consentire la ripresa della marcia del treno con SSB escluso, il Regolatore della circolazione deve verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h e, in caso affermativo, deve notificare all’agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento, utilizzando la prescrizione: “Non superate velocità di … km/h da … a … per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo”.
Inoltre, qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno con SSB escluso sia in atto un’interruzione programmata, accidentale o tecnica (articolo 18), al treno deve essere praticata la seguente prescrizione: “Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da ... a ... per possibile presenza personale al lavoro sul binario attiguo”. Il tratto da indicare nella prescrizione deve corrispondere al tratto interrotto sul binario attiguo.
 
8.     Nelle località di servizio l’arrivo, la partenza o il transito di un treno non protetto dal sistema di protezione sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7, comma 15.
 
9.     I provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 devono essere adottati da ciascun Regolatore della circolazione delle località di servizio comprese nel tratto che deve essere percorso dal treno con SSB escluso.
 
10.      I medesimi provvedimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 inoltre, a cura del Regolatore della circolazione devono essere adottati anche quando, per guasto del blocco elettrico o del SST del sistema di protezione della marcia, sia ordinata all’agente di condotta l’esclusione del sistema di protezione o di sue funzioni per un determinato tratto di linea. Nel caso particolare di istituzione del blocco telefonico per guasto del blocco elettrico, le suddette procedure sono applicate d’iniziativa dai Regolatori della circolazione delle località di servizio del tratto in soggezione.
 
 
 
Articolo 6
Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell’esercizio
 
1.     Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.
 
2.     Alcune comunicazioni di sicurezza possono avvenire per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” o di “accordi verbali registrati”.
Le comunicazioni per iscritto comprendono l’orario di servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo le apposite istruzioni.
Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate” riguardano comunicazioni tra Regolatore della circolazione e Agente di condotta e sono riportate nell’allegato 4 e devono essere scambiate con le modalità ivi stabilite.
Le comunicazioni cosiddette “accordi verbali registrati” invece riguardano comunicazioni tra Regolatore della circolazione e agenti della manutenzione e devono essere scambiate nei casi e secondo le modalità riportati nell’ISD.
Ai fini del presente Regolamento e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le comunicazioni che avvengono per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” o di “accordi verbali registrati” sono definite comunicazioni registrate.
 
 
 
3.     Tra le comunicazioni di sicurezza vi sono:
a)          le prescrizioni di movimento, cioè tutti gli ordini e disposizioni di servizio relativi all’infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni. Esse possono essere comunicate mediante l’orario di servizio, l’aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni (allegato n. 5), le comunicazioni verbali registrate (allegato n. 4);
b)         le prescrizioni tecniche, cioè tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.
 
4.     Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata (con un termine prefissato) quando la ragione che le ha determinate è comunque programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo.  
La gestione informatica delle suddette prescrizioni da partecipare ai treni è affidata ai “Nuclei Territoriali M3M40” la cui giurisdizione è riportata nell’orario di servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via informatica, per l’intero percorso dello stesso. Le procedure per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte.
Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono essere notificate ai treni dal Regolatore della circolazione della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco, con conferma treno per treno o per tutti i treni successivi ad uno specifico, secondo la successione d’orario nella stazione incaricata.
 
5.     Sono definite occasionali/improvvise le prescrizioni di movimento la cui necessità intervenga senza pianificazione e senza indicazione precisa sulla durata. Esse non sono gestite dal sistema informatico e devono essere notificate ai treni a cura del Regolatore della circolazione interessato.
 
 
 
Articolo 7
Itinerari e dispositivi di sicurezza
 
1.     L’itinerario di arrivo di un treno si intende delimitato come segue:
a)     arrivo sul binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al segnale di partenza[1];
b)    arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l’itinerario si estende dal segnale di protezione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.
 
2.      Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di protezione, gli itinerari di arrivo sono denominati e si intendono delimitati come segue:
a)     itinerario di arrivo esterno: si estende dal segnale di protezione esterno fino al successivo segnale di protezione interno;
b)    itinerario di arrivo intermedio: si estende tra due segnali di protezione interni consecutivi;
c)     itinerario di arrivo interno: è delimitato come segue:
-          arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l’itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo (o unico) segnale di partenza successivo1;
-          arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l’itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.
 
3.     I deviatoi dell’itinerario di arrivo devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l’inoltro del treno sul binario di ricevimento prestabilito. Per l’arrivo del treno su un binario passante (cioè non terminante con un paraurti) si devono inoltre disporre opportunamente, secondo le specifiche norme contenute nell’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD), i deviatoi compresi in una zona di sicurezza, detta zona di uscita, oltre il termine degli itinerari definiti ai commi 1 e 2.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tali norme devono essere adottate anche per i deviatoi compresi nella zona di uscita, oltre il termine degli itinerari di partenza interni ed intermedi.
 
4.     L’itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea. I deviatoi dell’itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l’inoltro del treno stesso sulla linea verso la quale è diretto.
Alla norma suddetta si fa eccezione solo per alcune stazioni, indicate in orario, ancora munite di deviatoi tallonabili a ritorno elastico, nelle quali il deviatoio di uscita viene dai treni impegnato di calcio in falsa posizione.
 
5.     Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, gli itinerari di partenza sono denominati e si intendono delimitati come segue:
a)     itinerario di partenza interno: si estende dal binario di ricevimento (o di stazionamento) fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
b)    itinerario di partenza intermedio: si estende da un segnale di partenza interno successivo al primo fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
c)     itinerario di partenza esterno: si estende dal segnale di partenza esterno fino alla piena linea.
 
6.     Il termine dell’itinerario di partenza coincidente con l’inizio della piena linea è così individuato:
a)     sulle linee a semplice binario, sulle linee a doppio binario banalizzate, nonché sulle linee non banalizzate nelle stazioni munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto;
b)    sulle linee a doppio binario non banalizzate, nelle stazioni non munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dall’allineamento con il segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto e dallo stesso segnale se l’inoltro del treno avviene sul binario illegale.
 
7.     Per individuare il termine dell’itinerario di partenza, coincidente con l’inizio della piena linea, quando il segnalamento di protezione in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale di protezione esterno e, in tal caso, il termine dell’itinerario di partenza deve essere sempre segnalato sul terreno dall’apposita tabella di individuazione del termine dell’itinerario di partenza.
La stessa tabella deve essere applicata anche nelle stazioni prive di segnalamento di protezione plurimo quando, per caratteristiche di tracciato, risulti difficoltosa l’individuazione del termine dell'itinerario di partenza.
In casi particolari, le Unità Periferiche interessate possono individuare il termine dell’itinerario di partenza coincidente con l’inizio della piena linea con un punto a valle dell’ultimo ente controllato dall’apparato di stazione, che deve essere segnalato sul terreno con l’apposita tabella di individuazione del termine dell’itinerario di partenza.
I criteri di cui al presente comma valgono anche per i bivi e i posti di comunicazione.
 
8.     L’itinerario di transito di un treno che non ha fermata comprende i corrispondenti itinerari di arrivo e di partenza.
 
9.     I deviatoi e le scarpe fermacarri sui binari laterali a quello percorso dal treno devono essere disposti in modo da realizzare l’indipendenza dell’itinerario del treno stesso, i primi rispetto ad altri movimenti che possono svolgersi sul piazzale o a fughe accidentali di veicoli in sosta, e le altre rispetto a fughe di quest’ultimi, secondo le specifiche norme contenute nell’ISD.
 
10.      Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni le limitazioni di velocità indicate nella Prefazione Generale all’orario di servizio (PGOS – RFI).
 
11.      Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di assicurazione dell’ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dall’Unità Centrale competente. Tutti i deviatoi delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza. In caso di inefficienza dei fermascambi di sicurezza devono essere osservate le specifiche istruzioni emanate a parte.
 
12.      Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatoi o eventuali altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:
a)     per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;
b)    per rimuovere i deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.
c)     per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.
Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, il collegamento di sicurezza è un vincolo d’impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:
a)     per la concessione dell’Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;
b)    per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell’Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatoi, revocata a bordo.
c)     per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.
 
13.      I deviatoi e gli altri enti di sicurezza delle località di servizio interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento.
 
14.      I deviatoi in linea devono essere muniti di fermascambi di sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.
 
15.      L’arrivo, partenza o transito di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno sono ammessi:
a)     quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;
b)    quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite istruzioni, la completa indipendenza degli itinerari.
Nel caso particolare delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, l’arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro sono ammessi:
a)     quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione d’impianto;
b)    quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del sistema in supervisione completa o con marcia a vista, la completa indipendenza degli itinerari.
 
16.      È ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:
a)     il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario e ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori con il minimo di 50 metri di cui al successivo comma 17;
b)    gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle apposite istruzioni, garantiscono l’indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come al precedente punto alinea;
c)     nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di partenza a via impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.
Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto di convergenza, è ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza siano soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza.
Nel caso di due arrivi nello stesso senso che abbiano un punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di arrivo.
 
17.      Sono ammessi movimenti contemporanei di treni, con itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il termine dell’itinerario e il punto di convergenza è inferiore a 100 metri con un minimo di 50 metri purché:
a)     la velocità del treno in arrivo non sia superiore a 30 km/h;
b)    il movimento di arrivo non sia di corretto tracciato;
c)     sia garantita la distanza di visibilità prescritta, senza possibilità di deroga, del segnale che protegge il punto di convergenza situato a distanza ridotta.
 
18.      Nel caso particolare delle stazioni ubicate su linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, è ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:
a)     il punto di convergenza sia protetto da segnale di partenza e ubicato ad almeno 100 metri dal punto stesso, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI;
b)    gli impianti di stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza, i quali, con la concessione di Autorizzazione al movimento da parte del sistema, in supervisione completa o con marcia a vista, garantiscono l’indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come il precedente punto alinea;
c)     nel tratto di arrivo compreso fra il segnale imperativo di protezione e quello di partenza, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.
 
19.      Particolari disposizioni locali possono essere impartite dalle Unità Periferiche interessate per regolare i movimenti contemporanei nelle stazioni che si trovassero in condizioni eccezionali (forti pendenze, gallerie attigue, ecc.).
 
 
 
 
Articolo 8
Servizio scambi e segnali
 
1.     I deviatori devono assicurarsi del buono stato e del regolare funzionamento degli scambi e dei meccanismi compresi nelle zone di giurisdizione, rispettando i criteri e le modalità previsti dall’ISD.
 
2.     Ad ogni modifica dell’orario generale il responsabile territoriale di giurisdizione in ambito circolazione stabilisce per i singoli treni, su apposito prospetto relativo a ciascuna stazione, il binario di ricevimento, partenza o transito, che potrà essere modificato all’occorrenza dal Regolatore della circolazione.
Per alcune grandi stazioni si ammette che nel prospetto anzidetto venga indicato il fascio di binari anziché il singolo binario di ricevimento; in tale caso il Regolatore della circolazione deve precisare tempestivamente al personale di stazione il binario assegnato a ciascun treno.
 
3.     Per ogni movimento di treno in stazione il Regolatore della circolazione deve tempestivamente provvedere per la predisposizione dell’itinerario, integrato, agli effetti del presente articolo, dalla zona di uscita di cui all’articolo 7, comma 3.
 
4.     Chi effettua in tutto o in parte la predisposizione dell’itinerario deve constatare la regolare posizione e assicurazione dei deviatoi interessati, in relazione ai dispositivi in opera sugli scambi stessi, nonché degli altri enti a lui affidati e, nell’ambito del settore di giurisdizione, deve acquisire la certezza che nessun veicolo su binario ostacoli il sicuro passaggio del treno. L’accertamento suddetto può essere effettuato a mezzo di appositi dispositivi di controllo a distanza (circuiti di binario).
Nel caso in cui un circuito di binario risulti occupato, la visita sul posto per accertarne la libertà può essere omessa, secondo quanto previsto dalle specifiche istruzioni di servizio. Venendo a mancare il predetto accertamento, l’operatore competente deve autorizzare il movimento del treno, sull’itinerario comprendente il circuito di binario che risulta occupato, con segnale a via impedita e con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h.
 
5.     Chi effettua in tutto o in parte la predisposizione dell’itinerario deve, in relazione all’organizzazione del servizio esistente nell’impianto (e, nel caso delle località di servizio presenziate sul posto, fino ai limiti della visuale libera nell’espletamento delle proprie mansioni), accertare che nessun impedimento o ostacolo di qualsiasi genere si trovi sull’itinerario.
 
6.     Chi effettua o sorveglia direttamente qualsiasi operazione suscettibile di creare ostacoli sui binari percorsi dai treni è tenuto ad adottare preventivamente tutte le cautele stabilite dalle disposizioni regolamentari o richieste dalle circostanze di fatto.
 
7.     La conferma di predisposizione di un itinerario o parte di esso viene fornita con apposito consenso elettrico, con comunicazione registrata, con l’inserimento delle chiavi dei deviatoi in apparecchi di sicurezza o con le altre modalità stabilite dalle istruzioni di servizio e comporta implicitamente anche la conferma della regolare assicurazione degli scambi interessati, nonché della libertà dell’itinerario ai sensi dei commi 4 e 5.
 
8.     L’organizzazione del servizio deve determinare quali posti, oltre quelli direttamente interessati alla predisposizione degli itinerari, siano da preavvisare per ogni movimento di treno, anche agli effetti della sospensione di movimenti di manovra che potrebbero interferire con i movimenti dei treni stessi.
 
9.         Salvo i casi specifici previsti dal presente Regolamento o dalle apposite istruzioni, i segnali fissi delle stazioni sono normalmente disposti a via impedita.
 
10.      Nei casi previsti dalle specifiche istruzioni di servizio, il Regolatore della circolazione che manovra un segnale a via libera, oppure ordina il movimento di un treno, deve preventivamente accertare che sia stato regolarmente predisposto l’itinerario voluto provvedendo ai diretti controlli, oppure ricevendone conferma dagli altri agenti interessati ai sensi del comma 7.
 
11.      Se la manovra dei segnali è affidata ad altro posto della medesima località di servizio, non occorre la conferma di cui al comma 10 quando, con opportuni collegamenti di sicurezza, l’itinerario risulti vincolato a mezzo di distinto consenso elettrico sui segnali trasmesso dal Regolatore della circolazione, oppure quando l’itinerario di partenza risulti vincolato da appositi segnali, la cui indicazione sia tempestivamente controllabile dal Regolatore della circolazione stesso.
 
12.      Per l’apertura di segnali affidati ad altro posto di servizio, il Regolatore della circolazione, eseguiti gli accertamenti di sua spettanza in relazione all’organizzazione vigente nell’impianto, deve dare ordine, di volta in volta, con comunicazione registrata all’agente interessato. Non occorre la registrazione dell’ordine di apertura:
a)     quando il segnale sia vincolato a distinto consenso elettrico da parte del Regolatore della circolazione;
b)    quando si tratti di appositi segnali di partenza, vincolanti l’itinerario, la cui indicazione sia tempestivamente controllabile dal Regolatore della circolazione;
c)     nel caso di cui al comma 16.
 
13.      Nei casi previsti dalle specifiche istruzioni di servizio, chi ha disposto a via libera un segnale deve manovrarlo o controllarne il ritorno a via impedita appena esso sia stato oltrepassato dal treno.
 
14.      Le specifiche modalità da eseguirsi per la visita agli impianti, per gli accertamenti della regolarità e libertà degli itinerari e per la manovra dei segnali, in relazione alle caratteristiche dei dispositivi in opera e delle organizzazioni di servizio, formano oggetto dell’ISD.
 
15.      Nelle stazioni stabilite dalle Unità Periferiche interessate, i compiti e controlli relativi alla predisposizione e libertà degli itinerari sul piazzale possono essere affidati in tutto o in parte, anziché al Regolatore della circolazione, ad un agente denominato Apposito Incaricato (AI), che espleta le sue mansioni in base al programma di itinerari stabilito per la stazione. Le attribuzioni dell’apposito incaricato ed i suoi rapporti con il Regolatore della circolazione sono determinati dall’ISD.
 
16.      Quando la manovra dei segnali è affidata ad un AI, l’ordine di apertura può essere impartito a quest’ultimo dal Regolatore della circolazione con comunicazione non registrata, sempre che al Regolatore della circolazione stesso non resti attribuita, a titolo esclusivo, la diretta esecuzione di accertamenti su una determinata parte dell’itinerario.
 
17.      Di regola non devono essere modificati gli itinerari dei treni quando sono già stati manovrati i relativi segnali, anche se questi ultimi non si sono ancora disposti a via libera. Quando si verifichi eccezionalmente tale necessità, occorre l’esplicito ordine del Regolatore della circolazione, secondo le procedure stabilite nell’ISD.
 
18.      In caso di guasto ai segnali o di movimenti di treni con segnali a via impedita devono essere osservate le specifiche disposizioni previste dal RS e dalle specifiche istruzioni emanate a parte.
Il Regolatore della circolazione che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all’agente di condotta del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti; deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario interessato.
La prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, il Regolatore della circolazione possa avvalersi del segnale di avanzamento o di avvio; quest’ultimo deve essere utilizzato solo quando esiste la via libera di blocco elettrico.
Nel caso di regime del blocco telefonico, dovranno essere praticate ai treni anche le prescrizioni di cui all’allegato n. 2.
 
19.      Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatoi lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell’itinerario stesso dell’itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di comunicazione, sia possibile accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.
Le modalità da osservare per i movimenti dei treni sono contenute nelle apposite istruzioni emanate a parte.
 
20.      Nelle stazioni poste su linee munite attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, la concessione o meno del consenso al sistema in relazione alle condizioni di impianto esistenti, per autorizzare il movimento dei treni in base all’itinerario predisposto dal Regolatore della circolazione, viene evidenziata sul quadro luminoso dell’apparato mediante apposite segnalazioni definite “segnali virtuali”. Sono previsti segnali virtuali di protezione, di partenza, di avanzamento e di avvio.
I segnali virtuali di protezione e di partenza sono normalmente a via impedita e si dispongono a via libera dopo la predisposizione del relativo itinerario; essi si ridispongono automaticamente a via impedita all’atto dell’occupazione dell’itinerario.
La concessione del consenso viene effettuata d’impianto dopo la predisposizione dell’itinerario da parte del Regolatore della circolazione.
Per la formazione degli itinerari valgono le norme previste dall’ISD e dalle altre apposite istruzioni emanate a parte.
 
 
Articolo 9
Arrivo, partenza e percorso dei treni
 
1.     La velocità di corsa di ciascun treno in ogni tratto della linea è quella assegnatagli dall’orario, salvo i casi in cui il presente Regolamento o le altre norme di cui all’articolo 1, comma 1, prevedano diversamente. In ogni caso non devono essere superati i limiti stabiliti dalla Prefazione Generale all’orario di servizio (PGOS-RFI).
 
2.     L’agente di condotta deve arrestare il treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine dell’itinerario di arrivo, salvo specifica prescrizione nei casi espressamente indicati dall’Unità Centrale competente.
 
3.     Partendo da una località di servizio, l’agente di condotta deve assicurarsi del regolare inoltro del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), l’agente di condotta deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.
 
4.     Nelle località di servizio presenziate sul posto da un Regolatore della circolazione, l’arrivo, la partenza ed il transito dei treni nelle stazioni devono essere presenziati, in punto opportuno, dal Regolatore della circolazione stesso, che deve anche accertarne la completezza, ad eccezione dei casi specificamente previsti.
Per l’accertamento della completezza dei treni, il Regolatore della circolazione che non vi possa provvedere di persona può avvalersi del deviatore e di altri agenti abilitati presenti in stazione.
 
5.     La partenza dei treni avviene d’iniziativa dell’agente di condotta secondo quanto stabilito dal RS.
 
6.     Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa o, quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto della composizione dei treni stessi.
 
7.     Nel caso delle linee esercitate in comando a distanza, qualora il treno termini la corsa in una stazione impresenziata, l’agente di condotta deve trasmettere al DCO la conferma della regolarità della coda del proprio treno e, sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di maniglia di consenso per l’ingresso dei treni incrocianti (RAR), deve provvedere all’azionamento della stessa, indipendentemente dal manifestarsi della relativa indicazione ottica e acustica, completando la comunicazione registrata di “giunto” con la dizione “Azionata maniglia per treno incrociante”.
 
8.     Il comando degli itinerari di arrivo e partenza nelle località di servizio intermedie telecomandate, viene impartito direttamente dal DCO; se presenziate, viene impartito dall’agente in loco dopo ottenuto l’eventuale consenso, elettrico o con comunicazione registrata, del DCO. In particolari situazioni di esercizio, il comando dell’itinerario di partenza può essere devoluto all’agente di condotta del treno secondo quanto previsto dalle apposite istruzioni.
 
9.     L’agente di condotta di un treno che debba d’iniziativa osservare la marcia a vista o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve avanzare ad una velocità tale da poter arrestare il treno stesso entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che l’agente di condotta vede libero, senza mai superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive.
Tra gli obblighi derivanti dalla marcia a vista non rientra il controllo specifico della posizione dei deviatoi incontrati. Tale controllo, quando richiesto, deve essere espressamente ordinato con prescrizione o con l’aspetto specifico dei segnali.
Nelle prescrizioni di marcia a vista devono essere sempre indicati il tratto o la località in corrispondenza dei quali essa va rispettata, nonché possibilmente il motivo.
 
10. Nell’ambito delle stazioni la marcia a vista può essere prescritta:
a)     sul binario di ricevimento;
b)    in arrivo;
c)     in uscita;
d)    nella stazione (itinerario di transito);
e)     nei casi di movimenti di cui all’articolo 2, comma 22.
 
11.      Quando un treno debba, per un qualsiasi motivo, procedere con marcia a vista nell’ambito di una stazione, il Regolatore della circolazione deve farlo avanzare con il corrispondente segnale disposto a via impedita.
 
12.      Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo posto prima del o sul binario di ricevimento, oppure all’uscita di esso a meno di 50 o 100 metri oltre il termine dell’itinerario di arrivo di cui rispettivamente all’articolo 7, commi 1a), 2a), 2b) e 2c) primo alinea o all’articolo 7, commi 1b) e 2c) secondo alinea, salvo specifiche deroghe previste dalle istruzioni di servizio.
Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, costituisce ingombro all’uscita del binario di ricevimento qualsiasi ostacolo posto a meno di 100 metri oltre il termine dell’itinerario di arrivo, salvo deroghe concesse dall’Unità Centrale competente.
 
13.      Per indicare l’ingombro deve essere esposto, a seconda dei casi, un segnale di arresto a mano a 100 metri dall’ostacolo oppure in corrispondenza dello stesso. Se trattasi del paraurti di binario tronco è sufficiente che questo sia munito di segnale di arresto.
 
14.      Salvo i casi di cui al comma 15, i treni che devono entrare in stazione sul binario di ricevimento ingombro anche solo all’uscita o tronco con paraurti, nei limiti anzidetti, devono essere avvisati con comunicazione registrata (“a… sarete ricevuti su binario di ricevimento ingombro [o tronco]), del ricevimento su binario ingombro o tronco e ricevuti con il segnale di protezione a via impedita oppure, sulle linee attrezzature con ERTMS/ETCS L2, ricevuti con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione.
In tal caso non deve essere utilizzato il segnale di avanzamento e il segnale d’arresto deve essere posto in corrispondenza dell’ostacolo.
Analoga procedura deve essere adottata quando l’ingombro si trova prima del binario di ricevimento e un treno debba eccezionalmente essere ricevuto in stazione; in quest’ultimo caso, l’ostacolo deve essere sempre protetto con il segnale di arresto a mano a 100 metri e i treni devono essere avvisati con comunicazione registrata: “a…… sarete ricevuti su itinerario con ingombro prima del binario di ricevimento”.
 
15.      I treni possono essere ricevuti con il segnale di protezione a via libera e l’avviso di cui al precedente comma non occorre:
a)    nelle stazioni di testa indicate come tali nell’orario di servizio, rispetto al paraurti di binario tronco;
b)   quando il treno venga ricevuto con l’aspetto specifico del segnale di protezione previsto dal RS per ingresso su binario ingombro o corto; in tal caso il segnale di arresto a mano può essere presentato in corrispondenza dell’ostacolo.
 
16.      In determinate stazioni di testa, individuate dalle Unità Periferiche interessate e indicate nell’orario di servizio, nelle quali esistono idonee condizioni di illuminazione e limitatamente ai periodi in cui la nebbia è considerata fenomeno eccezionale, per i treni ricevuti con l’aspetto specifico di cui al punto b) del comma precedente, il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell’ostacolo può essere omesso a condizione che l’ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione, da carrozze o carri con sagoma chiusa.
 
17.      Nelle stazioni di testa indicate come tali nell’orario di servizio, rispetto al paraurti di un binario tronco i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h; tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall’orario di servizio.
In caso di guasto o anormalità al sistema di protezione della marcia del treno, la suddetta velocità non deve essere superiore a 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento o dall’orario di servizio e salvo limitazioni più restrittive. 
 
18.      L’agente di condotta che debba d’iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell’avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell’impegnarlo con la testa del treno.
Nel caso in cui l’agente di condotta rilevi l’inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al Regolatore della circolazione, il quale deve richiedere l’intervento dell’agente della manutenzione nei modi d’uso e informare dell’anormalità, con comunicazione registrata, il Regolatore della circolazione che invia i treni verso il PL in senso opposto.
In ogni caso l’agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d’iniziativa dopo aver constatato la protezione o l’avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.
Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un PL deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL.
 
19.      L’agente di condotta che debba d’iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL senza barriere o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell’impegnarlo con la testa del treno.
 
20.      Il Regolatore della circolazione che debba arrestare nella propria stazione un treno non avente fermata, deve attenersi alle norme del RS.
I Regolatori della circolazione, su autorizzazione del DCCM, possono ordinare ai treni la fermata in altre stazioni, oltre quelle previste dall’orario, per esigenze di servizio dei treni stessi.
Il Regolatore della circolazione, che ordina ad un treno la fermata anormale in una stazione, deve indicarne il motivo e avvisare per iscritto la stazione stessa.
 
21.      Al fine di garantire la regolarità del servizio, una o più fermate, che non siano per servizio viaggiatori o altrimenti necessarie, possono essere soppresse dal DCO o, sulle linee in dirigenza locale, su indicazione del DC, dal DM di una località di servizio precedente.
Le stazioni interessate dalla soppressione della fermata devono essere avvisate con comunicazione registrata (“Sopprimete fermata a …”).
I Regolatori della circolazione suddetti ne devono dare comunicazione registrata ai treni (“Soppressa fermata a …”).
La soppressione delle fermate sulle linee in dirigenza locale eccezionalmente prive di DC deve essere disciplinata dalle Unità Periferiche interessate.
Una fermata d’orario, oppure prescritta e già partecipata alla stazione in cui deve avvenire, non può essere soppressa che su esplicito ordine di quest’ultima.
 
22.      Sulle linee esercitate in dirigenza locale, il Regolatore della circolazione che non possa, per qualsiasi impedimento, ricevere in stazione un determinato treno, oppure più treni successivi ad un determinato treno, deve subito darne il relativo ordine alle stazioni limitrofe interessate con comunicazione verbale. Il Regolatore della circolazione che riceve il suddetto ordine deve confermare con comunicazione registrata: “Per ... (motivo) inteso divieto di invio treno ... (oppure: treni seguenti treno...)”.
Se il treno (o uno dei treni) di cui sopra fosse già partito, il Regolatore della circolazione deve informarne verbalmente la stazione che ha dato l’ordine e, se del caso, darà l’inteso di cui sopra per i treni seguenti il treno partito.
La stazione che ha imposto il divieto, quando le cause di esso siano cessate, autorizza le stazioni interessate con comunicazione registrata: “Inviate liberamente treno ... (oppure: treni)”.
 
23.      Sulle linee esercitate in comando a distanza con CTC o SCC, il DCO può richiedere all’agente di condotta di un treno:
a)       la verifica e conferma al DCO delle condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni;
b)      la liberazione artificiale del blocco conta-assi per mezzo dell’apposito tasto TlBca; tale operazione può essere tuttavia eseguita solo da agenti in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità;
c)       l’azionamento dei dispositivi CLE (Comando locale di emergenza) nelle località di servizio impresenziate;
d)      l’azionamento delle maniglie di consenso per l’ingresso dei treni incrocianti in alcune località di servizio poste sulle linee a semplice binario.
 
24.       Quando occorra istituire in linea o in una località di servizio[2] un rallentamento non indicato nell’orario di servizio[3], o notificare lo spostamento di un rallentamento già istituito[4], il Responsabile dell’Unità Manutentiva interessato ne deve dare tempestiva comunicazione, con l’indicazione di tutti gli estremi necessari, al responsabile territoriale di giurisdizione in ambito circolazione, a mezzo di apposito modulo o utilizzando sistemi informativi in uso, secondo specifiche norme. Per l’identificazione del tratto di linea su cui è istituito un rallentamento, devono prendersi a riferimento stazioni, posti di movimento, bivi, posti di comunicazione, posti di passaggio tra il doppio ed il semplice binario.
Secondo specifiche procedure stabilite dall’Unità Centrale competente, il responsabile territoriale di giurisdizione in ambito circolazione deve avvisare attraverso il modulo M50 (allegato n. 6) dell’attivazione o dello spostamento del rallentamento il “Nucleo Territoriale M3M40” e le località di servizio attigue al rallentamento, ricevendone conferma registrata.
 
25.      In caso di attivazione o spostamento di un rallentamento, la competenza a provvedere per le prescrizioni ai treni interessati è disciplinata all’articolo 6.
Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale.
La notifica del rallentamento deve essere partecipata, utilizzando l’apposito modulo di prescrizione, a tutti i treni il cui orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto al rallentamento ricada dopo le ore zero del giorno di attivazione o di spostamento del rallentamento medesimo, indipendentemente dall’ora prevista di passaggio nella stazione stessa.
Sull’apposito modulo di prescrizione ai treni, e per il solo giorno di attivazione o di spostamento del rallentamento, devono essere specificati l’ora ed il giorno di inizio del rallentamento.
In caso di linee affiancate l’orario a cui fare riferimento per la notifica di un rallentamento su una linea, ad un treno con impostazione d’orario sull’altra, è quello di passaggio nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente a monte del tratto soggetto a rallentamento.
I rallentamenti devono essere notificati ai treni su due distinti moduli, uno che si riferisce alla linea di impostazione e l’altro ad una o più linee affiancate.
Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto a rallentamento entro le ore 24 del giorno precedente all’attivazione, o in anticipo che per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi non in possesso di prescrizione, devono essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell’ordine di rallentamento solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.
Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti su binario legale o perché circolanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.
 
26.      Modalità analoghe a quelle stabilite dai commi precedenti devono essere osservate per la cessazione di un rallentamento, tenendo presente che nel giorno in cui il rallentamento cessa, a tutti i treni devono essere notificati l’ora ed il giorno di cessazione.
 
27.      In caso di urgenza, qualunque agente della manutenzione può disporre per un rallentamento, attenendosi alle norme del RS. In tale evenienza, fino a quando il rallentamento non venga gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea interessato, il Regolatore della circolazione deve notificare ai treni interessati, con comunicazione registrata, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso: “Non superate velocità di …. km/h da …. a ...”.
La necessità di prescrivere ai treni quest’ultima riduzione di velocità cesserà quando l’agente della manutenzione avrà notificato con comunicazione registrata al Regolatore della circolazione che il rallentamento è gestito dal sistema SCMT/SSC attivo sul tratto di linea e di conseguenza il rallentamento verrà notificato nei modi d’uso.
 
28.      Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell’ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità di cui al precedente comma può essere limitata all’itinerario (di arrivo, partenza o transito) comprendente per intero l’estesa del rallentamento, con la seguente comunicazione registrata: “Non superate velocità di …. km/h sull’itinerario di ….. (arrivo oppure partenza oppure transito) a ……, per rallentamento non gestito dal sistema di protezione della marcia”.
In tal caso i treni devono essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.
 
29.      In caso di circolazione di treni con il sistema di protezione della marcia escluso, prima di consentire la partenza o la ripresa della corsa dei treni stessi, ciascun Regolatore della circolazione interessato deve verificare se sulla tratta fino alla successiva località di servizio esistono rallentamenti con velocità inferiore a 50 km/h. In caso affermativo il regolatore della circolazione deve notificare all’agente di condotta una riduzione di velocità, pari a quella prevista dal rallentamento più basso, dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento, con la seguente comunicazione registrata: “Non superate velocità di …. km/h da ..... a …. per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo”.
 
30.      Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2 senza segnali fissi luminosi i rallentamenti non vengono notificati ai treni perché gestiti completamente dal sistema. Le modalità per la gestione dei rallentamenti sono riportate nelle specifiche istruzioni emanate a parte.
 
31.      Nei casi in cui sia previsto che debba essere data conferma al Regolatore della circolazione interessato dell’arrivo di un treno, si deve provvedere mediante la seguente comunicazione registrata: “Treno ... giunto a …”.
 
32.      Nei casi in cui sia previsto che debba essere comunicata al Regolatore della circolazione interessato l’ora di partenza o di transito dei treni, si provvede con la seguente comunicazione registrata: “Treno... orario (oppure: partito o transitato ore ... ore effettive di partenza o di transito)”.
 
33.      In situazioni di pericolo il segnale di allarme deve essere diramato in base a specifiche istruzioni emanate dall’Unità Centrale competente. Il Regolatore della circolazione che percepisca o sia avvisato della trasmissione del segnale di allarme deve sospendere le partenze dei treni e le concessioni di via libera fino a che non abbia ricevuto notizie sull’accaduto.
 
34.      Se il treno dispone di una sabbiera attivata manualmente, l’agente di condotta deve sempre avere la possibilità di spargere sabbia sui binari, ma deve evitare di effettuare tale operazione, se possibile:
-      nell’area dei deviatoi e degli attraversamenti;
-      durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h;
-      a treno fermo.
Le eccezioni sono le seguenti:
-      se il treno rischia di superare un segnale disposto a via impedita (SPAD) o in presenza di altri inconvenienti seri, qualora lo spargimento di sabbia favorisca l’aderenza;
-      in fase di avviamento;
-      quando l’operazione sia necessaria per la prova della sabbiera sul mezzo di trazione, da effettuarsi di norma negli impianti di manutenzione dei veicoli.
 
Se il treno è dotato di un dispositivo di inibizione del sistema automatico di sabbiatura, l’agente di condotta deve sospendere l’uso del sistema automatico nei suddetti casi.
 
35.      Per i movimenti di cui all’articolo 2, comma 22, eventuali rallentamenti o riduzioni di velocità interessanti il percorso del convoglio devono essere comunicati all’Agente di condotta, con apposita comunicazione registrata, a cura del Regolatore della circolazione, solo qualora siano inferiori alla velocità massima ammessa dal segnalamento o indicata in orario.
In caso di guasti che non consentano la disposizione a via libera dei segnali né l’attivazione degli eventuali segnali di avanzamento, i suddetti movimenti devono essere autorizzati dal Regolatore della circolazione con apposita comunicazione registrata (fonogramma o consegna modulo M40), indicando il convoglio a cui si riferiscono e il termine dell’itinerario assegnato al movimento stesso.
 
 
 
Articolo 10
Manovre e stazionamento dei convogli
 
1.      Una manovra è un convoglio che si muove solo all’interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall’agente di condotta.
 
2.     Le modalità per l’effettuazione delle manovre sono disciplinate dall’Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISM).
 
3.     Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato. Le modalità secondo le quali avviene lo stazionamento sono riportate nelle specifiche istruzioni di servizio.
 
 
 
Articolo 11
Precedenze
 
1.     In una stazione ha luogo una “precedenza normale” quando per disposizione d’orario un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso senso. Le precedenze normali vengono determinate e fissate con le modalità previste nell’allegato n. 7.
Spetta al responsabile territoriale di giurisdizione in ambito circolazione, avvalendosi dell’orario grafico della linea, determinare e fissare le precedenze da indicare nell’apposito prospetto di stazione.
Quando in una stazione, per ritardi o per altre contingenze della circolazione, venga a modificarsi la successione di due treni prevista dall’orario di servizio, si determina una “precedenza anormale”.
 
2.     Il DCO e, sulle linee esercitate in dirigenza locale, il DC e ciascun Regolatore della circolazione, sulla base dell’effettivo andamento della circolazione ferroviaria, possono intervenire, per quanto di competenza, per modificare la successione dei treni.
 
3.     La successione dei treni è normalmente rilevata attraverso appostiti sistemi informatici di trasmissione del numero del treno.
In caso di loro indisponibilità, relativamente alle linee esercitate in dirigenza locale, per comunicare una successione o una variata successione deve essere utilizzata una delle procedure di cui ai commi 4 e 5.
Per le linee eserciate in comando a distanza invece l’indisponibilità dei suddetti sistemi informatici impone al DCO l’obbligo di dare comunicazione della variata successione alle stazioni porta interessate.
 
4.     Ogni stazione deve comunicare preventivamente alla successiva stazione abilitata, la successione di tutti i treni da inviare a quest’ultima, con la seguente comunicazione registrata: “Successione treni da …..(nome della stazione): x,y,z,…(numero dei treni)”.
Il primo treno elencato nella successione è l’ultimo della precedente comunicazione registrata; esso va menzionato nella nuova comunicazione ma non ritrascritto.
Le stazioni devono disporre a via libera il segnale di protezione per un treno, solo dopo aver ricevuto la comunicazione della relativa successione rispetto al treno precedente.
Qualora una stazione abbia comunicato alla stazione attigua abilitata una successione errata e comunque da modificare, essa non deve inoltrare treni la cui successione rispetto la precedente è variata, se non dopo aver provveduto a comunicare alla predetta stazione attigua la successione effettiva.
La relativa comunicazione registrata deve essere preceduto dalla parola “Rettifica”.
La successione dei treni comunicata con la comunicazione di rettifica sostituisce quella comunicata con le comunicazioni precedenti, fino all’ultimo treno in questi elencati.
 
5.      Il Regolatore della circolazione della stazione in cui viene a modificarsi la prevista successione dei treni deve avvisarne le stazioni interessate con la seguente comunicazione registrata: “Treno ... precede treno ... da ...”.
Tale avviso deve essere esteso a tutte le stazioni interessate dalla variata successione, secondo specifiche procedure stabilite dalle Unità Periferiche interessate. Qualora dopo l’effettuazione di una precedenza anormale la stazione si disabiliti, il Regolatore della circolazione, prima di lasciare il servizio, deve avvisare con comunicazione registrata anche la precedente stazione abilitata.
La comunicazione registrata deve essere trasmessa da stazione a stazione.
 
6.     Relativamente alla procedure di cui ai precedenti commi 4 e 5, quando ci si trovi nell’impossibilità di comunicare ad una stazione la successione (comma 4) o una variazione della successione dei treni (comma 5), la stazione che invia un treno diverso da quello atteso dalla stazione successiva deve notificare al treno stesso di fermarsi al segnale di protezione della stazione attigua e di annunciarsi con comunicazione registrata al Regolatore della circolazione al fine di permettere a quest’ultimo di identificare il treno e dare le opportune istruzioni.
In tal caso il Regolatore della circolazione di quest’ultima stazione deve confermare all’agente di condotta con comunicazione registrata la validità della via libera del segnale di protezione precisando il numero del treno.
Lo stesso Regolatore della circolazione deve considerare non individuati tutti i treni che provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto con la procedura sopradescritta.
I successivi treni devono essere fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante scambio di comunicazioni registrate.
Analoghe norme valgono per i bivi presenziati, nonché per le stazioni disabilitate se presenziate.
 
 
 
Articolo 12
Incroci
 
1.     Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate. L’incrocio fra due treni può essere “normale” (indicato in orario o di fatto) oppure “anormale” (in seguito a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è denominata sede di incrocio.
Spetta al responsabile territoriale di giurisdizione in ambito circolazione, avvalendosi dell’orario grafico della linea, determinare e fissare gli incroci da indicare nell’apposito prospetto di stazione.
 
2.     Nei casi previsti, il Regolatore della circolazione che dispone per la partenza di un treno su linea esercitata a semplice binario deve preventivamente assicurarsi che siano giunti completi tutti i treni incrocianti o comunque attesi in senso opposto con le modalità stabilite nell’ISD.
 
3.     Gli incroci normali d’orario vengono determinati e fissati con le modalità previste dall’allegato n. 8. Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, una stazione deve ritenersi sede normale di incrocio di fatto quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l’ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale o inferiore a 15 minuti. Le situazioni di circolazione in cui si determinano incroci di fatto sono indicate nell’allegato n. 8.
 
4.     Il DCO e, sulle linee esercitate in dirigenza locale, il DC, sulla base dell’effettivo andamento della circolazione ferroviaria, possono intervenire, per quanto di competenza, per spostare o disporre lo spostamento di un incrocio.
 
5.     Sulle linee esercitate in dirigenza locale inoltre, se lo spostamento d’incrocio avviene tra la stazione sede d’incrocio e un’altra stazione non limitrofa, oppure fra due stazioni limitrofe abilitate ma tra di esse esista più di un posto di blocco intermedio, l’incrocio stesso, previamente deciso con intese verbali fra soggetti coinvolti (DC e/o DM interessati), si intende perfezionato solo dopo che il DM della nuova sede di incrocio lo abbia confermato al DM sede della precedente stazione di incrocio con la seguente comunicazione registrata: “Tratterrò a ..... treno ..... per incrociare treno .....”. In mancanza di tale conferma, l’incrocio non può essere spostato.
Il DM della stazione sede della precedente stazione di incrocio, dopo che l’incrocio stesso sia stato stabilito, deve avvisare le stazioni interposte, fino alla nuova sede d’incrocio, con la seguente comunicazione registrata: “Treno …… incrocia treno …  a …”.
 
6.     È ammesso che lo spostamento d’incrocio interessi più di un treno da far trattenere rispetto ad un solo treno da far avanzare oppure viceversa. In tal caso, nelle relative comunicazioni registrate o nelle intese verbali, quando previste, deve essere indicato esplicitamente la quantità dei treni oltre al numero di ognuno.
 
7.     Nel caso di cui al comma 5, lo spostamento d’incrocio si deve ritenere stabilito solamente dopo la trasmissione completa del dispaccio d’accettazione, ivi compresa la firma del DM, o dopo l’accordo verbale nei casi in cui tale dispaccio non sia previsto.
 
8.     Sulle linee esercitate in dirigenza locale, di regola tutte le operazioni di competenza dei Regolatori della circolazione, relative allo spostamento d’incrocio, devono essere compiute nella stessa stazione da uno stesso agente.
 
 
 
Articolo 13
Treni straordinari e supplementari
 
1.     L’effettuazione di un treno straordinario o di un treno supplementare deve essere richiesta al DCCM, referente accreditato di RFI, con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dal Prospetto Informativo Rete (PIR).
 
2.     Tali treni possono essere messi in circolazione dalle stazioni solo dopo la loro effettuazione da parte del DCCM o da altro apposito operatore di RFI.
 
3.     I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, con l’aggiunta della parola ante se trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis, ter o quater, se trattasi di supplementare a seguito.
 
4.     I treni supplementari in precedenza possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno preceduto.
Sono ammessi al massimo tre treni supplementari a seguito e un solo treno supplementare in precedenza ad un determinato treno ordinario o straordinario.
 
5.     La circolazione di un treno straordinario o supplementare deve essere annunciata dal DCO o dal DC con giurisdizione sulla stazione di origine con la comunicazione registrata: “Oggi ..... (Domani ..... oppure Notte dal ….... al …...…) effettuasi treno ….…. straordinario (o supplementare a seguito o supplementare in precedenza) da …. (stazione d’origine) a … (stazione termine di corsa) per …... (qualità del trasporto)”.
 
6.     Per i treni supplementari in precedenza, nella suddetta comunicazioni deve precisarsi l’anticipo massimo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori. Tale anticipo deve essere anche notificato all’agente di condotta con comunicazione registrata: “Partite con anticipo massimo di minuti… dalle stazioni dove si effettua il servizio viaggiatori”.
 
7.     Sulle linee esercitate in comando a distanza, l’annuncio di cui al comma 5 deve essere dato dal DCO direttamente alle stazioni porta di giurisdizione, nonché, all’occorrenza, ai DC o DCO delle sezioni contigue.
 
8.     Sulle linee esercitate in dirigenza locale, l’annuncio di cui al comma 5 deve essere dato dal DC direttamente alle stazioni abilitate interessate della propria sezione, nonché, all’occorrenza, ai DC o DCO delle sezioni contigue; questi ultimi, a loro volta, devono provvedere a estendere tale annuncio alle stazioni della propria sezione interessate dal percorso del treno.
L’annuncio ai posti intermedi e di linea è a cura del DM della stazione precedente nel senso di marcia del treno.
Il DC, una volta diramato l’annuncio, deve comunicare al DM della stazione di origine che l’effettuazione del treno straordinario o supplementare è stata regolarmente annunciata e confermata.
 
9.     Nel caso eccezionale di treno straordinario o supplementare che abbia origine in una stazione posta su un tratto di linea in dirigenza locale senza DC, ovvero il cui percorso comprenda un tratto di linea in dirigenza locale senza DC, le Unità Periferiche interessate devono emanare specifiche procedure per il suddetto annuncio a tutte le stazioni abilitate interessate.
 
10.      In caso di guasto al sistema delle telecomunicazioni che non consenta di completare il processo di annuncio, la circolazione del treno interessato deve essere sospesa in opportuna precedente stazione fino al ripristino del guasto.
 
11.       Le procedure per la definizione, la gestione e la partecipazione ai treni delle prescrizioni di movimento, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte.
 
12.      Nelle comunicazioni registrate che riguardano la circolazione di un treno che sia seguito o preceduto da supplementare, si deve sempre aggiungere, dopo il numero del treno, la parola normale.
 
 
 
Articolo 14
Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni
 
1.     Su richiesta delle IF o per iniziativa di RFI secondo le modalità previste dal PIR, il DCCM o altro apposito operatore di RFI può far sopprimere un treno. Gli annunci devono essere dati con le stesse procedure previste per l’effettuazione dei treni straordinari o supplementari, adottando la seguente formula: “Oggi ……… (domani ……… oppure notte dal …….. al …….. ) treno…….  soppresso da………… a …………. .”
 
2.     In caso di impossibilità di trasmettere l’annuncio di soppressione ad una località di servizio o, nei casi previsti, riceverne conferma, devono applicarsi al primo treno che segue quello soppresso le procedure di cui all’articolo 11, comma 6.
 
3.     Su richiesta delle imprese ferroviarie o su ordine del DCCM le stazioni possono fondere due treni, sopprimendone uno di essi e facendone proseguire il materiale con altro treno. A quest’ultimo si deve notificare la seguente prescrizione: “treno … soppresso da … a … disimpegnare in sua vece servizio viaggiatori (o merci) fermando a … (indicare le stazioni nelle quali il treno deve fermare per disimpegnare il servizio del treno soppresso).
In tal caso la formula di cui al comma 2 va completata come di seguito: “Oggi ….. (domani ..... oppure notte dal ….. al .....) treno .... soppresso da … a .... - materiale (ed occorrendo: locomotiva) viaggia stesso tratto con treno .... (ed occorrendo: che farà servizio viaggiatori oppure merci a ....)”.
 
4.     Il DCCM può sopprimere un treno e sostituirlo, effettuando un opportuno straordinario. In tal caso la formula di cui al comma 2 va completata come di seguito: “Oggi .….. (domani ..... oppure notte dal .... al ....) treno .... soppresso da .... a..... - effettuasi sua vece stesso tratto straordinario ..... .”
 
5.     Il DCCM può provvedere alla soppressione di treni ordinari per tutti i giorni fino a nuovo ordine. In tal caso gli annunci devono essere dati una sola volta e la formula di cui al comma 2 va completata come di seguito: “Oggi .….. (domani ..... oppure notte dal .... al ....) treno .... soppresso da .... a..... fino a nuovo avviso.”
 
6.     La ripresa della circolazione di treni soppressi fino a nuovo ordine deve essere notificata, su disposizione del DCCM, secondo le norme previste per i treni straordinari adottando la seguente formula: “da oggi.........(domani...... oppure notte dal......al......) rieffettuasi treno ................. ordinario da............... a............”
 
7.     Qualora risulti necessario per esigenze di servizio e non possa provvedersi con altro straordinario, il DCCM può disporre per la rieffettuazione di treni precedentemente soppressi (salvo il caso dei treni soppressi fino a nuovo ordine), secondo le norme previste per i treni straordinari. In tal caso gli annunci vanno completati come di seguito: “Oggi ..... (domani ..... oppure notte ..... dal  ..... al  .....) rieffettuasi treno ..... ordinario (oppure straordinario) da ..... a  ..... per  ..... (qualità del trasporto).”
 
8.     Su determinati tratti fra due località di servizio serviti da più linee affiancate a doppio binario ed esercitate col blocco elettrico, può essere ammesso, in base a disposizioni particolari emanate dall’Unità Centrale competente, che i treni impostati su una linea vengano all’occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione.
Alle condizioni stabilite di volta in volta dall’Unità Centrale competente tale provvedimento può essere adottato anche su determinati tratti di linea tra due località di servizio servite da linee a doppio e semplice binario oppure da più linee a semplice binario.
Tali speciali istradamenti devono essere concordati fra le stazioni e notificati ai posti intermedi.
 
9.     Su determinati tratti fra due località di servizio serviti da più linee affiancate a doppio binario, di cui una esercitata col blocco radio e le altre col blocco elettrico, può essere ammesso in base a disposizioni particolari emanate dall’Unità Centrale competente, che i treni impostati sulla linea esercitata col blocco radio vengano all’occorrenza istradati su altra linea esercitata col blocco elettrico senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione e non viceversa.
 
10.      I tratti di linea di cui ai commi 8 e 9 e le eventuali particolarità di circolazione sono riportati nell’orario di servizio.
 
 
Articolo 15
Anticipo nella corsa dei treni
 
1.     Ai fini della regolarità dell’esercizio i treni possono viaggiare in anticipo sul proprio orario; a tal fine gli agenti di condotta possono attuare d’iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.
 
2.     Un treno che espleta servizio viaggiatori non può partire da una stazione o da una fermata per servizio viaggiatori prima dell’ora stabilita, ad eccezione dei casi previsti dalle apposite norme e riportati nell’orario di servizio.
 
 
 
Articolo 16
Agente di condotta e agente di accompagnamento dei treni
 
1.     La condotta dei treni è affidata a un agente munito di licenza e abilitato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle specifiche norme emanate dall’ANSF, denominato agente di condotta.
 
2.     Sui treni, oltre all’agente di condotta e, per i treni che effettuano servizio di trasporto passeggeri, al capotreno, devono essere presenti gli altri agenti di accompagnamento, in possesso delle previste abilitazioni, necessari a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio.
 
3.     Il capotreno svolge, anche tramite il coordinamento degli eventuali altri agenti di accompagnamento presenti sul treno, le attività connesse con la sicurezza della circolazione e dei passeggeri a bordo, nelle fasi di salita e discesa dal treno e nelle situazioni di emergenza o di degrado, coadiuvando, ove necessario, l’agente di condotta.
 
 
 
Articolo 17
Mezzi d’opera
 
1.     I mezzi d’opera sono veicoli ferroviari utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (compresi i rilievi diagnostici), e per il soccorso ai treni o la ricognizione in linea; possono essere dotati o non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.
 
2.     Ai fini della circolazione, i mezzi d’opera o i convogli di mezzi d’opera sono equiparati ai treni solo qualora in possesso degli specifici requisiti. In caso contrario devono circolare in regime di interruzione del binario, secondo le specifiche Istruzioni emanate a parte.
Nell’ambito delle località di servizio, i mezzi d’opera, anche se privi di requisiti per la circolazione come treni, possono circolare in manovra o in regime di interruzione del binario, secondo le suddette specifiche Istruzioni.
 
 
 
Articolo 18
Interruzioni di circolazione e intervalli d’orario
 
Parte prima: Generalità – Linee esercitate in dirigenza locale.
 
1.     Su una linea a semplice binario, oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio binario, la circolazione dei treni può essere interrotta:
a)     per disposizione prevista dall’orario di servizio (interruzioni programmate inserite nell’orario di servizio, intervalli d’orario);
b)    per disposizione prevista da apposito programma (interruzioni programmate non inserite nell’orario di servizio);
c)     per cause accidentali (interruzioni accidentali);
d)    per necessità di movimento (interruzioni di servizio per motivi diversi da quelli del punto precedente);
e)     per necessità tecniche (interruzioni di servizio per determinate esigenze non programmate).
Le interruzioni di cui agli alinea a) e b) sono delimitate da ore, indicate rispettivamente nell’orario di servizio o nel programma. Le interruzioni per necessità tecniche sono delimitate da ore, che vengono stabilite con la concessione delle interruzioni stesse.
La richiesta di conferma dell’interruzione da parte dell’agente autorizzato (denominato Titolare dell’interruzione, T.I.) e la relativa concessione da parte del Regolatore della circolazione devono avvenire in forma registrata o attraverso gli appositi dispositivi di cui al comma 34.
 
2.     Nessun treno o manovra può essere inoltrato su un tratto di binario interrotto.
 
3.     L’interruzione (di un binario di linea) tra due località di servizio deve intendersi limitata al tratto di linea compreso fra i segnali di protezione delle due località di servizio che delimitano il tratto interrotto o, nel senso illegale e in assenza del segnale di protezione per tale provenienza, dall’allineamento con il segnale di protezione per le provenienze dal senso legale.
L’interruzione dei binari di una località di servizio deve essere delimitata da enti che permettano di individuare in maniera inequivocabile il tratto in soggezione; tali enti devono essere sempre esplicitati nelle relative comunicazione registrate e, ove previsto, anche nel programma o nell’orario di servizio. Per la richiesta e la concessione di tali interruzioni vanno osservate norme analoghe a quelle previste per le interruzioni dei binari di linea.
Nei casi in cui un’interruzione comprenda più tratti di linea e le località di servizio interposte, i binari interrotti delle località di servizio, nonché gli enti che li delimitano, devono essere sempre esplicitati nelle relative comunicazione registrate e, ove previsto, anche nel programma o nell’orario di servizio.
Qualora un’interruzione debba comprendere, oltre alla linea, anche tutto o parte del binario compreso fra il segnale di protezione o l’allineamento con lo stesso e il deviatoio estremo di una o entrambe le località di servizio (p.e. interruzione di binario con disalimentazione della linea aerea di contatto), la maggiore estensione del tratto di binario deve essere sempre esplicitamente indicata nelle comunicazioni tra gli agenti coinvolti. Per le interruzioni programmate e gli intervalli d’orario, la maggiore estensione può essere esplicitamente riportata nell’orario di servizio mediante apposita annotazione. Per le interruzioni programmate non inserite nell’orario di servizio, la maggiore estensione deve essere esplicitata nel relativo programma.
 
4.     Ogniqualvolta la circolazione sia interrotta su un binario, le stazioni e, se presenziati, i bivi devono mantenere esposto sul binario interrotto un segnale d’arresto oltre lo scambio estremo dal lato dell’interruzione o, in mancanza dello scambio stesso, a 300 metri dall’asse del fabbricato viaggiatori. L’avviso ai bivi sarà dato dalle stazioni designate dalle Unità Periferiche interessate.
L’esposizione del segnale d’arresto non occorre:
-      in tutti i casi, se ci si può avvalere di appositi dispositivi che inibiscono la disposizione a via libera dei segnali di partenza interessati e l’attivazione dei segnali di avvio;
-      sulle linee a doppio binario non banalizzate, se il binario interrotto è quello illegale.
 
5.     Per le interruzioni programmate non inserite nell’orario di servizio (comma 1.b), il relativo programma viene emanato dalle Unità Periferiche interessate. Per le interruzioni programmate in orario (comma 1.a) devono osservarsi le disposizioni contenute nell’orario stesso.
 
6.     La richiesta di conferma, da parte del T.I., al Regolatore della circolazione della stazione designata deve avvenire con comunicazione registrata: “Confermate interruzione linea (oppure: binario pari o dispari. In caso di linea affiancate specificare la linea interessata) fra … e … come da programma n … del … (o come da programma n … previsto in orario)”.
 
7.     Il Regolatore della circolazione della stazione designata, prima di concedere l’interruzione al T.I., deve avvisare verbalmente tutte le stazioni del tratto da interrompere.
 
8.     I Regolatori della circolazione delle stazioni del tratto da interrompere devono confermare alla località di servizio designata, con comunicazione registrata, utilizzando la formula: “Inteso oggi .... interruzione linea (oppure binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare la linea interessata) fra .... e .... come da programma numero .... del .... (o come da programma n.  .... previsto in orario), e quelle tra esse che inviano normalmente treni sul binario da interrompere devono aggiungere la precisazione: dopo treno …. (ultimo effettivamente inviato o da inviare prima dell’interruzione)”.
 
9.         Spetta al Regolatore della circolazione della stazione che concede l’interruzione accertare preventivamente la libertà della tratta da interrompere, scambiando quando occorra i necessari dispacci con le altre stazioni interessate.
 
10.      Sulle linee a doppio binario banalizzate, l’interruzione di un binario si realizza attraverso l’impiego dei dispositivi cosiddetti di “fuori servizio” secondo le specifiche procedure di cui all’allegato n. 1.
 
11.      La conferma al T.I. da parte del Regolatore della circolazione della stazione designata deve avvenire con comunicazione registrata: “Confermo interruzione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra … e … come da programma n … del … (o come da programma n … previsto in orario). con inizio dalle ore … e fino alle ore …” .
 
12.      Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale. In tal caso, oltre alle norme del presente articolo in quanto pertinenti, devono applicarsi quelle riportate nell’allegato n. 9.
                                              
13.      Quando siano interrotte le telecomunicazioni non può aver luogo alcuna interruzione programmata. Quando, per qualsiasi circostanza, l’interruzione debba essere ritardata o non possa essere concessa, il Regolatore della circolazione deve darne immediata comunicazione al T.I.
 
14.      Quando il T.I. non abbia richiesto di utilizzare l’interruzione nel termine previsto, o avendone fatta richiesta vi rinunci, il Regolatore della circolazione può utilizzare per la circolazione il binario che avrebbe dovuto essere interrotto. L’interruzione, qualora sia stata annunciata alle stazioni interessate, deve essere annullata.
Un’interruzione già concessa può essere annullata solo previo benestare registrato del T.I. che l’ha richiesta.
 
15.      I rapporti fra il T.I. e il personale che utilizza l’interruzione devono avvenire nel rispetto delle specifiche procedure emanate a parte.
 
16.      Il T.I., se non disposto diversamente, almeno 5 minuti prima del termine dell’interruzione deve trasmettere alla stazione designata dal programma il nulla osta per la ripresa della circolazione con comunicazione registrata: “Nulla osta ripresa circolazione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra … e … dalle ore …”.
Detta stazione viene così autorizzata a ripristinare, al termine stabilito dal programma, la circolazione sul binario interrotto, previo avviso alle località di servizio del tratto interessato con la comunicazione registrata: “Dalle ore ….. Riprendesi servizio normale fra .... E ...”.
 
17.      Quando eccezionalmente, per motivi di forza maggiore, il binario non possa essere restituito al normale esercizio nel termine stabilito, il T.I. deve darne, prima della fine dell’interruzione, avviso con comunicazione registrata, precisando la presumibile ulteriore durata dell’interruzione, al Regolatore della circolazione della stazione a cui avrebbe dovuto dare il nulla osta per la ripresa della circolazione. Non riuscendo possibile dare il suddetto avviso, il T.I. deve subito provvedere alla protezione del tratto interrotto o ingombro nei modi prescritti dal RS. Il prolungamento dell’interruzione programmata è da considerarsi come interruzione accidentale.
 
18.      Quando le attività siano state ultimate in anticipo rispetto al termine stabilito, il T.I. deve avvisarne con comunicazione registrata il Regolatore della circolazione della stazione designata dal programma, per la ripresa normale del servizio. Tale Regolatore della circolazione viene così autorizzato a ripristinare la circolazione, previo avviso alle località di servizio interessate con comunicazione registrata: “Per Anticipato Termine Dei Lavori Dalle Ore ….. Riprendesi Servizio Normale Fra .... E ....”.
 
19.      Nel progetto dell’orario di servizio possono essere previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati “intervalli d’orario”. Durante tali intervalli, esplicitamente elencati nell’orario di servizio stesso, la circolazione può essere interrotta, a richiesta, per esigenze della manutenzione o per altre occorrenze, sul binario e nei giorni stabiliti dall’orario medesimo.
 
20.      Le modalità per la concessione e per l’utilizzazione degli intervalli d’orario, nonché per la ripresa della normale circolazione, sono quelle indicate nei precedenti commi per le interruzioni programmate, con le seguenti varianti e norme particolari:
a)     la richiesta di utilizzazione dell’intervallo deve essere inoltrata almeno un’ora prima dal T.I., indicato nell’orario di servizio, alla stazione prestabilita; la conferma da parte di quest’ultima deve essere comunicata appena possibile, e comunque dopo l’accertamento di cui al comma 9;
b)    salvo il caso dell’utilizzo dei dispositivi di “fuori servizio” di cui al comma 10, nelle formule di richiesta e relativa conferma, nonché in quelle di inteso, deve essere usata la dizione “Intervallo d’orario sulla linea (o sul binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) n. .... fra ..... e ....”, in luogo di quella “Interruzione linea (oppure: binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare sempre la linea interessata) fra .….. e ..... come da programma n ..... del …...”.
 
21.      Il Regolatore della circolazione della stazione che per primo viene a conoscenza di un fatto anormale che imponga l’arresto della circolazione su un tratto di linea o su un binario di una linea a doppio, deve immediatamente avvertire verbalmente le stazioni del tratto interrotto (interruzione accidentale).
Le stazioni del tratto interrotto devono confermare con comunicazione registrata: “Inteso oggi .... interruzione linea (oppure binario pari o dispari; in caso di linee affiancate specificare la linea interessata) fra .... e ...”.
L’avviso di interruzione deve essere esteso con comunicazione verbale al DCCM e al DC.
Il Regolatore della circolazione che ha provveduto ad arrestare la circolazione deve avvisare l’agente della manutenzione competente con comunicazione registrata dell’interruzione accidentale del o dei binari della linea o della località di servizio.
 
22.       Le due stazioni estreme del tratto interrotto devono intervenire per tutte le disposizioni di movimento che si rendessero necessarie in dipendenza dell’interruzione accidentale della linea. In attesa di interventi superiori, i responsabili territoriali di giurisdizione in ambito circolazione ed i Regolatori della circolazione delle anzidette stazioni devono prendere accordi fra loro e con le altre stazioni interessate, nonché con gli altri agenti interessati, per i provvedimenti indispensabili da adottare in dipendenza della situazione verificatasi.
 
23.      La stazione che ha diramato l’annuncio dell’interruzione accidentale, quando abbia ricevuto dagli agenti interessati avviso con comunicazione registrata che la circolazione può essere ripresa, deve avvisarne con comunicazione registrata le stazioni cui era stata notificata l’interruzione stessa, precisando le modalità di ripresa del servizio (servizio normale su entrambi i binari, servizio su un solo binario di linea a doppio, ecc.).
 
24.      In particolari situazioni stabilite dalle specifiche norme, se risulta più opportuno ai fini dello svolgimento del servizio, la circolazione dei treni può essere interrotta, su una linea a semplice binario oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio, d’iniziativa del Regolatore della circolazione di una stazione e fino alla stazione limitrofa abilitata, previ accordi con il Regolatore della circolazione di quest’ultima (interruzione per necessità di movimento).
Alle interruzioni per necessità di movimento si applicano le procedure di cui al comma 21, con le particolarità seguenti:
a)     prima di trasmettere l’annuncio, il Regolatore della circolazione interessato deve assicurarsi che il binario da interrompere sia libero da treni;
b)    l’interruzione va motivata da “necessità di movimento”;
c)     l’annuncio e la conferma devono essere limitati alla stazione attigua abilitata interessata;
d)    le comunicazioni registrate di conferma vanno completate, all’occorrenza, a norma dell’allegato n. 9.
La stazione che ha diramato l’annuncio dell’interruzione, quando ne cessi la ragione, deve avvisare con comunicazione registrata della ripresa del servizio la stazione attigua abilitata interessata.
 
25.      Su tutte le linee, a richiesta degli agenti autorizzati, in intervalli che di fatto sono liberi da treni, i Regolatori della circolazione possono concedere interruzioni per la circolazione dei mezzi d’opera, per lavori di manutenzione e riparazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento o per altre esigenze tecniche (interruzioni tecniche). Dette interruzioni, ciascuna delle quali, sulle linee esercitate in dirigenza locale, va limitata fra stazioni attigue abilitate, possono essere richieste, con congruo anticipo, all’una o all’altra di tali stazioni.
Le modalità per la concessione ed utilizzazione delle interruzioni stesse, nonché per la ripresa della normale circolazione sono quelle precedentemente indicate per le interruzioni programmate, con le seguenti particolarità:
a)     nelle formule di richiesta e relativa conferma, nonché in quella di inteso, la dizione: “Come da programma n ... del ...” va sostituita con la seguente: “Da ore .... a ore .... per necessità tecniche”;
b)    l’annuncio e l’intesa sono limitati alla stazione attigua interessata.
 
26.      Per l’effettuazione delle interruzioni durante i periodi di sospensione devono essere osservate le procedure delle specifiche istruzioni emanate a parte.
 
 
Parte seconda: Linee esercitate in comando a distanza.
 
27.      A modifica e integrazione delle norme di cui sopra, per le linee esercitate in comando a distanza valgono le seguenti ulteriori norme.
 
28.      Le richieste di conferma di interruzione o di intervallo d’orario devono essere rivolte sempre al DCO dal T.I. interessato. La comunicazione di annuncio deve essere diramata dal DCO alle sole stazioni limitrofe, se presenziate, delimitanti il tratto interrotto. II DCO, espletati gli obblighi di propria competenza, deve confermare, con comunicazione registrata, l’interruzione al T.I.
                                                                                   
29.      Nelle località di servizio presenziate per l’esposizione del segnale di arresto sui binari di linea interrotti devono essere osservate le norme di cui al comma 4 (i dispositivi di esclusione e quelli di inibizione apertura dei segnali sono atti ad evitare l’esposizione del segnale di arresto).
Nelle località di servizio telecomandate da DCO non è mai richiesta l’esposizione del segnale di arresto.
 
30.      Il DCO, prima di concedere l’interruzione al T.I. richiedente, espleterà le seguenti procedure:
a)     sulle linee attrezzate con il dispositivo di fuori servizio, deve disporre per l’esclusione dalla circolazione del binario interrotto con l’impiego del suddetto dispositivo, accertandone il regolare funzionamento o, in alternativa, con il comando di inibizione dell’apertura dei segnali che immettono sul tratto interrotto;
b)    sulle restanti linee, deve comandare l’inibizione all’apertura dei segnali che immettono nel tratto interrotto; qualora ciò non fosse possibile, deve vincolare con comunicazione registrata al proprio nulla osta la partenza dei treni da opportuna stazione.
 
31.      Il DCO, ricevuto la comunicazione registrata di nulla osta alla ripresa della circolazione dal T.I., deve togliere l’inibizione all’apertura dei segnali sulle linee a semplice binario o, sulle linee a doppio binario banalizzate, deve disporre per la riattivazione del binario fuori servizio a mezzo dell’apposito dispositivo; diramerà inoltre la riattivazione alle eventuali stazioni cui era stato notificato l’annuncio di interruzione.
 
32.      Nel caso di interruzioni riguardanti i binari di una località di servizio impresenziata di una linea in CTC/SCC, il DCO prima di concedere l’interruzione, che deve intendersi in ogni caso limitata entro le traverse limite del binario in soggezione, deve, al fine di proteggere il binario interrotto, comandare l’inibizione apertura segnali su entrambi i lati della stazione, salvo l’esistenza di particolari dispositivi di esclusione di itinerario.
Il T.I., ricevutane la concessione deve, prima di utilizzare l’interruzione, provvedere a far applicare il dispositivo di corto circuito al fine di assicurare l’occupazione del binario per tutta la durata dell’interruzione, oppure, ove esistenti, azionare i particolari dispositivi di occupazione.
L’inibizione apertura segnali potrà essere rimossa dal DCO, in occasione di arrivi e partenze di treni sui binari rimasti in esercizio, dopo aver acquisito la certezza della regolarità dell’itinerario. L’inibizione deve essere subito ripristinata dopo l’avvenuto movimento del treno.
 
33.      Per particolari opportunità di servizio il DCO può interrompere d’iniziativa un binario, attivando la circolazione nei due sensi sul binario rimasto in esercizio.
 
34.      Sulle linee e nelle località di servizio dotate di particolari dispositivi tecnologici, le comunicazioni registrate previste fra gli operatori interessati (T.I., DCO, DM delle stazioni porta) possono essere sostituite da intese verbali, secondo le specifiche procedure emanate a parte.
 
 
 
 
Articolo 19
Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria
 
1.     I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attività di vigilanza e di controllo dell’infrastruttura stessa che comportano almeno una delle seguenti soggezioni alla circolazione dei treni:
a) occupazione con attrezzature, mezzi o uomini, del binario o della zona ad esso adiacente fino alle seguenti distanze dalla più vicina rotaia:
- metri 1,50 per velocità non superiori a 140 km/h,
- metri 1,55 per velocità non superiori a 160 km/h,
- metri 1,65 per velocità non superiori a 180 km/h,
- metri 1,75 per velocità non superiori a 200 km/h,
- metri 2,15 per velocità non superiori a 250 km/h,
- metri 2,70 per velocità non superiori a 300 km/h;
b) possibilità di interferenza tra attrezzature e sagoma di libero transito del binario;
c) indebolimento o discontinuità del binario, e più in generale della via,
devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, secondo le modalità indicate nelle specifiche istruzioni emanate a parte. 
 
2.     Sugli eventuali binari fisicamente adiacenti a quello interessato dai lavori o dalle attività di cui al comma 1, anche se appartenenti ad altre linee, deve essere interrotta la circolazione o, in alternativa, devono essere adottate le misure mitigative previste nelle apposite istruzioni.
 
 
 
Articolo 20
Guasti del blocco elettrico, del blocco radio e delle telecomunicazioni
 
1.     Sulle linee esercitate con il blocco elettrico automatico, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che in determinate situazioni di esercizio stabilite dall’apposita Istruzione nelle quali la circolazione deve essere regolata, sulle linee con comando a distanza con il regime del giunto e sulle linee a dirigenza locale con il regime del blocco telefonico da stazione a stazione.
Sulle linee esercitate con il blocco elettrico conta-assi, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati, secondo quanto stabilito dall’apposita Istruzione, sulle linee con comando a distanza con il regime del giunto e sulle linee a dirigenza locale con il regime del blocco telefonico da stazione a stazione oppure con il regime del giunto tra stazione e posto di blocco intermedio o tra due posti di blocco intermedi.
Sulle linee esercitate con il blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che nelle situazioni di esercizio stabilite dall’apposita Istruzione nelle quali la circolazione deve essere regolata con il regime del giunto e con specifiche procedure per l’accertamento della libertà della tratta.
 
2.     In caso di guasto delle telecomunicazioni e, comunque, in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione, il personale del Gestore Infrastruttura ed il personale delle imprese ferroviarie deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione, allo scopo di assicurare, per quanto possibile, la continuità della circolazione dei treni.
 
3.     In caso di guasto delle telecomunicazioni sulle linee esercitate in comando a distanza, il servizio può continuare purché i segnali possano essere regolarmente disposti a via libera; nel caso in cui ciò non risultasse possibile la circolazione deve essere arrestata fino alla riparazione del guasto.
 
4.     Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS Livello 2, nel caso in cui si verifichi il contemporaneo guasto delle telecomunicazioni e l’assenza della Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, la circolazione dei treni deve essere sospesa fino alla riparazione delle telecomunicazioni o al ricevimento della predetta Autorizzazione al Movimento.
 
5.     Sulle linee a semplice binario, venendo meno il funzionamento delle comunicazioni telefoniche, gli incroci possono essere spostati da stazione a stazione con il solo uso del blocco elettrico, purché non esista più di un posto intermedio di blocco. Esistendo più di un posto intermedio di blocco, gli incroci devono essere mantenuti nelle stazioni stabilite.
 
 
 
 
Articolo 21
Ritardi e anormalità nella corsa dei treni
 
Parte Prima: principi generali.
 
1.     I Regolatori della circolazione, in relazione al servizio da svolgere, devono tenersi informati sulla marcia reale dei treni.
 
2.     Chiunque, nell’ambito delle proprie competenze, rilevi un’anormalità che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, incluse le funzioni a tal fine disponibili nel sistema di segnalamento utilizzato, nella maniera più sollecita e tempestiva, in relazione alle circostanze e alle possibilità pratiche presenti al momento.
 
3.     Il regolatore della circolazione che rilevi o venga a conoscenza di una anormalità alla circolazione di un treno deve attivarsi tempestivamente per contattare l’agente di condotta. Nel caso in cui la comunicazione non sia possibile, il regolatore della circolazione deve attivare le procedure per il raggiungimento e l’immobilizzazione del treno e per l’eventuale soccorso dell’agente di condotta.
 
4.     In caso di anormalità che interessino la sicurezza della circolazione, fermo restando quanto previsto al comma 2, sulle linee appositamente attrezzate si deve inviare la “chiamata di emergenza” della rete GSM-R e comportarsi di conseguenza, secondo le specifiche istruzioni emanate a parte.
 
5.      Quando il personale dei treni noti qualche anormalità o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l’eliminazione dell’anormalità. Il personale dei treni deve inoltre comunicare, prima possibile, l’evento al Regolatore della circolazione interessato, fornendo tutti i possibili elementi utili ed in particolare:
a)       il ruolo di chi chiama e il numero del proprio treno;
b)      il punto di arresto (segnale, progressiva chilometrica, località di servizio, punto singolare della linea come individuato nel RS, opera d’arte, galleria, ecc.);
c)       la descrizione sintetica dei fatti accaduti, degli eventuali passeggeri coinvolti, dell’entità dei danni all’infrastruttura e al materiale rotabile e dell’eventuale coinvolgimento di treni di merci pericolose;
d)      gli eventuali altri treni interessati dall’anormalità;
e)       la presenza o meno dell’autorizzazione al movimento;
f)        in caso di coinvolgimento di treni di merci pericolose:
-   il numero e la posizione dei veicoli coinvolti;
-   il tipo di merce interessata (numero ONU e numero identificativo di pericolo);
-   l’eventuale presenza di ostacoli intorno al carro incendiato;
-   lo stato del luogo: vicinanza di edifici o altre strutture;
-   la descrizione delle caratteristiche ambientali (morfologia del terreno, presenza di corsi di acqua, di abitazioni, di scuole, di ospedali, di impianti industriali, ecc.) e della situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve);
-   eventuali dettagli sugli effetti dell’incidente verificatosi (ad esempio: avarie al materiale rotabile, rilascio di liquidi o gas, incendi, ecc.);
-   altre eventuali informazioni utili desumibili dalle “istruzioni scritte” previste dal RID;
g)       ogni altra notizia ritenuta utile.
In tale evenienza, ove necessario, l’Agente di condotta deve anche assicurare l’immobilità del treno.
 
6.     Quando si renda necessario l’arresto di un treno in linea, il personale di condotta deve evitare, compatibilmente con la situazione in atto, di arrestare il convoglio in corrispondenza dei viadotti o all’interno delle gallerie. Inoltre, se possibile tale arresto deve avvenire in corrispondenza di un posto di blocco intermedio, di una fermata o di un posto di esodo.
 
7.         È vietato far discendere per forza di gravità una colonna di veicoli o un veicolo isolato lungo la linea, regolandone la corsa con la sola manovra dei freni.
 
 
Parte Seconda: irregolarità al binario - prolungata sabbiatura.
 
8.         L’agente di condotta che riscontri, in un determinato tratto di linea o nell’ambito di una località di servizio, anormalità nella marcia del proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti, ecc.) di origine imprecisata, ma tali da far comunque ritenere possibile l’esistenza di anormalità al binario, deve notificare tempestivamente, tramite gli strumenti di comunicazione disponibili e comunque non oltre la prima località di servizio incontrata, l’anormalità al Regolatore della circolazione, concordando con lo stesso, con criteri prudenziali, l’entità di una riduzione di velocità giudicata idonea per percorrere il tratto interessato e sempre che nella circostanza non siano giudicati necessari provvedimenti più cautelativi (p.e. interruzione della circolazione). L’agente di condotta deve indicare al Regolatore della circolazione i cippi chilometrici che delimitano il tratto interessato o, se ciò non risulta possibile, le località di servizio limitrofe.   
 
9.         Ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, il Regolatore della circolazione deve provvedere all’inibizione dell’inoltro dei treni sul binario interessato e richiedere  al Coordinatore Esercizio Infrastrutture (CEI) informazioni circa la presenza, nel tratto indicato dall’agente di condotta, di un “punto singolare” dell’infrastruttura, di cui alle istruzioni per i Servizi di vigilanza Linea, Armamento e Sede (ISV), e registrato come tale nelle apposite banche dati di RFI; deve infine provvedere alla richiesta di intervento dell’agente della manutenzione.
In caso in cui il CEI notifichi con comunicazione registrata la presenza di un “punto singolare” di cui sopra, il Regolatore della circolazione, disposta la ripresa della circolazione, deve istituire, nei modi d’uso, una riduzione di velocità a 30 km/h da rispettarsi sul binario interessato.
Qualora invece il CEI notifichi con comunicazione registrata l’assenza di un “punto singolare”, il regolatore della circolazione deve prescrivere ai treni interessati la riduzione di velocità concordata con l’agente di condotta di cui al comma precedente.
 
10.      Nel caso in cui si riscontri la rottura di una rotaia, la circolazione deve essere arrestata, salvo che l’agente della manutenzione non abbia dato le necessarie istruzioni per l’eventuale inoltro dei treni verso il tratto in soggezione, notificando per iscritto ai Regolatori della circolazione delle due stazioni limitrofe la riduzione di velocità, il binario interessato, le località di servizio o i cippi chilometrici delimitanti il tratto in soggezione; qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio. I Regolatori della circolazione devono provvedere per l’avviso ai treni nei modi d’uso.
 
10 bis. I casi in cui l’agente di condotta, per necessità contingenti, effettui o rilevi una prolungata operazione di sabbiatura manuale o automatica, devono essere tempestivamente comunicati al Regolatore della circolazione, con comunicazione registrata, specificando con la maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica in cui è avvenuta tale operazione. Il Regolatore della circolazione deve provvedere all’arresto della circolazione sul binario interessato e alla richiesta di intervento dell’agente della manutenzione.
 
 
 
Parte Terza: indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea.
 
11.      L’agente di condotta che rilevi l’indebita presenza o l’attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale anormalità al Regolatore della circolazione di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per la puntuale localizzazione dell’evento e attivando, se necessario, contestualmente la funzione GSM-R della “chiamata di emergenza”.
La segnalazione di cui sopra può essere effettuata, secondo le specifiche procedure emanate dalle imprese ferroviarie, anche a seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta di viaggiatori da un treno.
 
12.      Il Regolatore della circolazione che verifichi o venga a conoscenza dell’indebita presenza o dell’attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia, qualora non risulti necessario attivare misure più restrittive (p.e. interruzione della circolazione), deve praticare ai treni interessati, fino al ripristino delle normali condizioni, la seguente prescrizione: “Non superate velocità di 30 km/h emettendo ripetuti fischi da …  a … (oppure: sull’itinerario di arrivo/partenza di …) per … (motivo)”.
La riduzione di velocità di cui sopra deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione; nel caso in cui la stessa sede sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto sarà delimitato solo da località di servizio.
 
13.      Lo stesso Regolatore della circolazione deve inoltre provvedere per l’avviso ai treni circolanti sul tratto in soggezione, in ambedue i sensi e successivamente a quello che ha fatto la segnalazione, al fine di avere informazioni riguardo al persistere dell’anormalità precedentemente segnalata.
Qualora un agente di condotta comunichi con comunicazione registrata di non aver rilevato la presenza di persone o animali di grossa taglia, il Regolatore della circolazione può disporre per la cessazione della prescrizione.
 
14.      Le procedure di cui ai commi precedenti devono essere adottate anche nel caso di presenza, lungo la linea, di persone estranee all’esercizio ferroviario ma autorizzate per situazioni di emergenza.
Nel caso di indebita presenza di persone lungo la linea, all’Agente di condotta potrà essere anche prescritto, in assenza del personale ferroviario competente e in attesa dell'intervento degli organi di polizia, di riferire con comunicazione registrata la loro permanenza.
Sulla base di quanto riferito dall’agente di condotta può essere disposta la cessazione della prescrizione.
 
 
Parte Quarta: retrocessione dei treni.
 
15.      Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell’autorizzazione:
-        sulle linee con comando a distanza, del DCO;
-        sulle linee in dirigenza locale, del DM della località di servizio in cui deve retrocedere.
 
16.      Prima di autorizzare la retrocessione, il suddetto Regolatore della circolazione deve:
a)     accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla stazione al punto in cui il treno è fermo, nonché la chiusura dei PL presenti; mancando tale secondo accertamento la retrocessione potrà essere autorizzata solo per il caso di cui al comma 17, prescrivendo all’agente di condotta la marcia a vista specifica su tutti i PL incontrati dal treno in retrocessione;
b)    attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea e dare avviso della retrocessione a tutti i posti intermedi e di linea;
c)     notificare all’agente di condotta le eventuali necessarie prescrizioni di movimento.
 
Sulle linee con comando a distanza, un treno che debba retrocedere in una stazione porta deve essere autorizzato dal DCO; questi, prima di concedere l’autorizzazione, deve avvisare verbalmente il DM ed ottenere da quest’ultimo la conferma con comunicazione registrata: “DCO … predisposto itinerario di arrivo per retrocessione treno … con segnale di protezione a via impedita”.
 
17.      Qualora il treno sia dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.
In questo caso, l’agente di condotta deve richiedere al Regolatore della circolazione l’autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: “DM/DCO … autorizzate retrocessione treno … con cabina di guida in testa senso retrocessione”.
Il Regolatore della circolazione, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere a inibire l’inoltro di treni dalla stazione in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova tramite i sistemi di segnalamento disponibili e predisporre l’itinerario di arrivo in stazione mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione.
Il Regolatore della circolazione autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all’agente di condotta utilizzando la seguente formula: “Treno … siete autorizzato a retrocedere con cabina di guida in testa al convoglio fino al segnale di protezione (o all’allineamento con il segnale di protezione posto sul binario attiguo) di …”.
 
18.      Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida, il veicolo di coda del treno, che costituirà la testa durante la retrocessione, deve essere presenziato da un agente appositamente abilitato a mansioni di sicurezza. Quest’ultimo deve rimanere in contatto continuo con l’agente di condotta a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni.
L’agente di condotta deve contattare il Regolatore della circolazione della stazione verso cui il treno retrocederà e richiedere l’autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: “DM/DCO di … autorizzate retrocessione treno … con veicolo in testa presenziato”.
Il Regolatore della circolazione, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere a inibire l’inoltro di treni dalla stazione in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova tramite i sistemi di segnalamento disponibili e predisporre l’itinerario di arrivo in stazione mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione.
Il Regolatore della circolazione autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all’agente di condotta utilizzando la seguente formula: “Treno … siete autorizzato a retrocedere con veicolo in testa al convoglio presenziato fino al segnale di protezione (o all’allineamento con il segnale di protezione posto sul binario attiguo) di  … ”.
 
19.      Nel caso in cui il treno da far retrocedere stia circolando con la via libera telefonica (ai sensi dell’allegato n. 2), il Regolatore della circolazione della stazione verso cui il treno retrocederà deve provvedere a fare annullare la via libera ricevuta con la seguente comunicazione registrata: “Per retrocessione treno … annullate vostra via libera n. …”.
Il Regolatore della circolazione che ha concesso la via libera, dopo il ricevimento di tale comunicazione, deve annullarla con la seguente comunicazione registrata: “Annullo mio dispaccio di via libera n. … per treno …”. Entrambi i DM devono inoltre annullare i dispacci relativi alla via libera sui moduli M100VL facendo apposita annotazione e riportando il numero del dispaccio di annullamento.
 
20.      Durante il movimento di retrocessione il convoglio non deve superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive dovute a prescrizioni di movimento notificate dal Regolatore della circolazione o a prescrizioni tecniche stabilite dall’IF interessata.
 
21.      Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell’autorizzazione, dal quale l’agente di condotta si deve annunciare al Regolatore della circolazione.
Nel caso di cui al comma 17, l’ingresso del treno avverrà secondo le norme comuni, considerando il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.
Nel caso di cui al comma 18, il convoglio raggiungerà il binario stabilito con movimento di manovra spinta.
In ambedue i casi, al termine della retrocessione l’agente di condotta comunicherà con comunicazione registrata al Regolatore della circolazione l’avvenuto ricovero completo del convoglio: “Treno …. ricoverato completo a …”. Nel caso in cui il ricovero avvenga in una stazione porta di una linea con comando a distanza il DM, a sua volta, darà avviso dell’avvenuto ricovero al DCO con comunicazione registrata.
La successiva ripresa della circolazione potrà avvenire solo dopo che il Regolatore della circolazione avrà ricevuto dall’agente di condotta la comunicazione di cui sopra.
Le specifiche modalità di circolazione devono essere stabilite a cura delle imprese ferroviarie a valle di idonee analisi di rischio. Il SSB deve essere inserito almeno in modalità “Manovra”.
 
22.      Sono ammessi limitati movimenti di regresso in piena linea per facilitare l’avviamento di un treno, per portare un treno fuori galleria o in particolari casi di effettiva necessità, purché il movimento non superi l’estesa di 500 m, si arresti comunque ad almeno 100 m dal primo segnale di prima categoria e sia preceduto, a 200 m, da un agente con segnale a mano. Le Unità Periferiche interessate possono emanare al riguardo specifiche norme restrittive valide per le linee con blocco elettrico manuale o in caso di punti singolari.
 
23.      In caso d’imminente pericolo la retrocessione di un treno può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano. Se il treno in retrocessione deve superare un segnale intermedio di blocco elettrico, la protezione di cui sopra sarà portata quanto prima possibile al limite di 1400 m ed ivi mantenuta finché permane l’impegno della sezione di blocco, salvo autorizzazione in contrario da parte del Regolatore della circolazione interessato.
 
24.      Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS Livello 2, per la retrocessione valgono le specifiche istruzioni emanate a parte.
 
 
Parte Quinta: Spezzamento dei treni.
 
25.      Quando, per la rottura degli organi di attacco o altra accidentalità, un treno si spezzi in linea (spezzamento), se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele e secondo le procedure interne dell’impresa ferroviaria interessata.
 
26.      Se il treno è rinforzato in coda il ricongiungimento delle due parti è sempre ammesso. Il movimento sarà effettuato, in quanto possibile, spingendo il materiale nel senso della salita.
 
27.      Non potendosi effettuare il ricongiungimento, l’impresa ferroviaria deve disporre per il ricovero nella stazione limitrofa delle due parti del treno e per l’immobilizzazione e la protezione dei veicoli ai sensi del RS fino alla loro rimozione.
 
28.      Resta inteso che l’agente di condotta deve sempre comunicare l’anormalità al Regolatore della circolazione ai sensi dell’articolo 25 del RS.
 
 
29.      Il recupero della parte lasciata in linea deve avvenire secondo le norme per il soccorso.
 
30.      Il Regolatore della circolazione che per primo viene a conoscenza dello spezzamento di un treno deve subito darne avviso con apposita comunicazione registrata alla limitrofa stazione abilitata.
 
31.      Se lo spezzamento di un treno avviene all’atto della partenza dalla stazione senza che si possa arrestare tempestivamente la prima parte, il Regolatore della circolazione deve provvedere a far retrocedere questa o ad inoltrare la seconda, prendendo con la stazione successiva i necessari accordi per la regolarità della circolazione.
 
 
Parte Sesta: ricognizione in linea.
 
32.      Il Regolatore della circolazione che rilevi o venga a conoscenza di un indebito arresto di un treno in linea deve contattare tempestivamente l’agente di condotta del treno stesso o, in caso di sua mancata risposta, il restante personale del treno. Non riuscendo a mettersi in contatto con il personale del treno, deve informare dell’accaduto il DCCM, che provvede ad avvisare il referente accreditato dell’impresa ferroviaria; quest’ultimo, se necessario e d’intesa con il DCCM, deve attivare le specifiche procedure per la gestione dell’emergenza.
 
33.      Per il raggiungimento e la successiva immobilizzazione del treno possono essere utilizzati, a seconda delle circostanze, treni circolanti sul binario attiguo o altri mezzi di ricognizione, quali le locomotive isolate o i mezzi d’opera scortati da personale di RFI, nonché mezzi stradali.
 
34.      L’inoltro dei mezzi di ricognizione deve essere effettuato:
a)       sul binario attiguo, se necessario previa interruzione per necessità di movimento (nel caso delle linee a doppio binario con binari fisicamente adiacenti);
b)      sullo stesso binario del treno fermo in linea, purché il mezzo di ricognizione sia inviato a seguito (nel caso delle linee a semplice binario e di quelle a doppio binario con binari fisicamente distanti).
 
35.      Il Regolatore della circolazione deve avvisare, con comunicazione registrata, dell’invio del mezzo di ricognizione gli eventuali posti intermedi e di linea presenti nel tratto interessato.
 
36.      Il Regolatore della circolazione, sulla base delle informazioni ricevute dal DCCM, deve prescrivere al mezzo di ricognizione:
‒      l’effettuazione della ricognizione tra le due località interessate, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h ed emettendo segnalazioni acustiche;     
‒      l’arresto in prossimità del treno fermo in linea (in particolare della testa del treno, se trattasi di invio sul binario attiguo).
 
37.      L’arresto di un treno in linea può anche essere rilevato dall’invio di una segnalazione automatica di allarme da parte del treno a seguito dell’attivazione della frenatura di emergenza e della mancata operazione di riarmo della frenatura da parte dell’agente di condotta (funzione del GSM-R “allarme mancato riarmo freno”).
Tale allarme può essere inviato, in funzione dell’organizzazione dell’impresa ferroviaria, ad altro agente presente sul treno o al Referente accreditato dell’impresa ferroviaria.
Della notifica dell’allarme il Referente dell’impresa ferroviaria deve informare il DCCM concordando le modalità per il raggiungimento e l’immobilizzazione del treno fermo in linea, delle quali il DCCM deve portarne a conoscenza il Regolatore della circolazione di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’attivazione delle procedure di cui al precedente comma 32.
 
 
Parte Settima: circolazione in galleria.
 
38.      Nel caso in cui siano state riscontrate cattive condizioni di respirabilità in galleria, l’agente di condotta ne deve dare tempestiva comunicazione al Regolatore della circolazione che deve provvedere ad avvisare il DCCM e l’agente della manutenzione per l’adozione delle azioni necessarie. In ogni caso deve essere inibito l’invio di treni a trazione termica.
 
39.      Il personale dei treni, di stazione e di linea, che abbia fondati motivi per considerare pericolose le condizioni di respirabilità all’interno di una galleria, deve subito provvedere per l’arresto dei treni che si dirigono verso di essa. La percorribilità della galleria può essere ripristinata solo dopo benestare dell’agente della manutenzione.
 
Parte ottava: indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio.
 
40.  Il Regolatore della circolazione, allorché rilevi un evento attribuibile all’operato del personale delle IF addetto alla condotta di treni e manovre, deve:
a)     arrestare o richiedere l’arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi;
b)    notificare con comunicazione registrata l’evento all’agente di condotta;
c)     attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione previsti dalle norme di esercizio e dalle procedure di RFI.
Qualora l’evento avvenga in linea oppure in una località di servizio diversa da una stazione, il Regolatore della circolazione che notifica l’evento all’agente di condotta dovrà provvedere a vincolare la ripresa della marcia al proprio nulla osta.
 
41.      Il personale che ha notificato l’evento provvederà a far pervenire l’avviso dell’accaduto al DCCM di giurisdizione con le modalità previste in base al sistema di esercizio della linea. Lo stesso personale resterà in attesa di disposizioni da parte del DCCM.
 
42.      Il DCCM, ricevuta notizia dell’evento, si dovrà interfacciare immediatamente con il Referente accreditato dell’IF per comunicare l’evento.
 
43.      Il Referente accreditato dell’IF, assunte le informazioni necessarie, dovrà provvedere in tempi brevi alla sostituzione del personale.
Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, il Referente accreditato dell’IF potrà, valutato lo stato psico-fisico dell’Agente di condotta coinvolto, in coerenza con quanto previsto dal SGS della propria IF:
a)       in caso di arresto in stazione, richiedere all’Agente di condotta l’esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale;
b)      in caso di arresto in piena linea, disporre la prosecuzione del treno fino alla prima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente.
Il Referente accreditato dell’IF dovrà dare apposita comunicazione registrata delle decisioni assunte.
 
44.      In ogni caso, il DCCM, se i tempi di sostituzione del personale risultassero incompatibili con le esigenze di circolazione, o in assenza delle determinazioni da parte del referente accreditato dell’IF, potrà adottare le procedure per lo sgombero della linea.
 
45.      Il DCCM indicherà al personale di RFI che ha provveduto alla notifica dell’evento all’agente di condotta le determinazioni dell’IF e le decisioni assunte.
 
46.      I commi precedenti non si applicano qualora il segnale di partenza di una stazione di transito si disponga improvvisamente a via impedita e l’arresto del treno avvenga oltre tale segnale. In tal caso, per la ripresa della corsa l’Agente di condotta dovrà essere autorizzato dal Regolatore della circolazione con apposita prescrizione.
 
Parte nona: anormalità ad enti che hanno influenza su SCMT/SSC.
 
47.      In determinati casi, durante i lavori di manutenzione o riparazione ad enti (segnali fissi, blocco elettrico, ecc.) che hanno influenza su SCMT/SSC, è ammesso, solo di giorno, mantenere spenti i segnali interessati con le eventuali lettere luminose (“P”, “D” o “A”) spente. Tale provvedimento può essere adottato anche per i segnali di protezione propria dei PL con o senza barriere (artt. 53 1a) - 1b) e 53 bis del RS).
 
48.      I treni interessati devono essere avvisati con comunicazione registrata della presenza dei segnali mantenuti spenti. Tali segnali spenti, come stabilito nel RS, devono essere considerati a tutti gli effetti come segnali disposti a via impedita (e con le eventuali lettere luminose spente); per il loro superamento valgono quindi le specifiche procedure previste in questi casi.
 
49.      Nel caso particolare di segnale di avviso mantenuto spento, nella prescrizione da praticare ai treni deve essere precisato il segnale di 1ª categoria di cui svolge la funzione di avviso e di considerarlo come avviso di via impedita.
 
 
 
 
 
 
Articolo 22
Soccorso ai treni
 
1.     In caso di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell’infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento è assunto da RFI, che stabilisce la modalità più idonea per l’attività in questione, secondo quanto stabilito nel Prospetto Informativo della Rete (PIR).
 
2.     Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati mezzi di trazione o treni circolanti a seguito del treno da soccorrere, sulla base di accordi tra il DCCM e il referente accreditato dell’IF.
 
3.         Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la necessità di dover richiedere soccorso, l’Agente di condotta deve darne immediato preavviso verbale al Regolatore della circolazione di giurisdizione o, sulle linee a dirigenza locale, al Regolatore della circolazione della località di servizio verso la quale il treno è diretto, fornendo tutte le informazioni necessarie. Il Regolatore della circolazione, ricevuto il preavviso, deve darne avviso al DCCM per gli adempimenti di competenza.
 
4.         L’Agente di condotta che ha dato il preavviso verbale di soccorso, se il problema permane, deve fare richiesta di soccorso entro un tempo stabilito nel PIR, con le modalità di cui al successivo comma 5; in caso contrario deve comunicare la disdetta e, se necessario, notificare con comunicazione registrata le eventuali limitazioni di velocità relative al successivo percorso. Se entro il suddetto tempo stabilito il Regolatore della circolazione non ha ricevuto ulteriori informazioni dall’Agente di condotta (richiesta di soccorso con comunicazione registrata o disdetta verbale) deve ordinare con comunicazione registrata all’Agente di condotta di non muoversi in nessuna direzione.
 
5.         La richiesta di soccorso, completa di tutti i dati, deve essere indirizzata, con comunicazione registrata, dall’Agente di condotta al Regolatore della circolazione che ha ricevuto il preavviso, utilizzando la seguente formula: “Treno …. (numero) tonn. …. (massa del treno) fermo per guasto locomotiva (precisare il guasto quando possibile) (oppure: per svio, investimento, ecc.) prossimità km … (indicare il punto singolare più vicino quando possibile) (oppure: nella stazione di… …). Occorre soccorso (aggiungendo, quando ne sia il caso: carro attrezzi, mezzi per il trasbordo, medici, ecc.)”.
 
6.         L’Agente di condotta di un treno che ha richiesto soccorso deve provvedere a esporre o far esporre, in punto opportuno, un segnale di arresto che servirà da orientamento per il convoglio di soccorso.
 
7.         Fatta la domanda di soccorso, ancorché venga in seguito a cessarne il bisogno, il treno fermo in linea non deve più muoversi in nessuna direzione prima dell’arrivo del soccorso stesso o di una specifica comunicazione registrata del Regolatore della circolazione a cui è stata fatta la richiesta. Solo in caso di imminente pericolo è ammesso, in entrambi i sensi, lo spostamento del treno per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano ad una distanza di 1200 metri.
 
8.     Il Regolatore della circolazione che riceve la domanda di soccorso in linea deve darne immediato avviso al DCCM, comunicando tutti i dati necessari, e attendere dallo stesso le modalità più idonee per l’effettuazione del soccorso. Inoltre deve informare la stazione attigua al treno da soccorrere, trasmettendole la seguente comunicazione registrata: “Treno ... fermo in linea prossimità km ..... - chiesto soccorso (e occorrendo: carro attrezzi, mezzi per il trasbordo, medici, ecc.)” e prendere con la stazione stessa gli eventuali accordi del caso.
 
9.     Per l’invio del convoglio di soccorso deve essere effettuato un treno straordinario. Il convoglio di soccorso deve essere inoltrato in linea da una delle località di servizio attigue al binario occupato. Il Regolatore della circolazione al quale è stata rivolta la richiesta di soccorso deve autorizzare il convoglio di soccorso di iniziativa, o deve darne incarico al Regolatore della circolazione dell’altra località di servizio attigua al binario occupato.
 
10.      Il Regolatore della circolazione che invia il convoglio di soccorso sul binario occupato deve impartire, con comunicazione registrata, le necessarie istruzioni all’Agente di condotta del convoglio di soccorso stesso, che circola in ogni caso come treno, come di seguito precisato.
 
 
Invio del mezzo di soccorso in coda al treno fermo
 
Caso a): treno fermo nella prima o unica sezione di blocco
 
11.  Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo sulla prima o sull’unica sezione di blocco, il Regolatore della circolazione deve notificare all’Agente di condotta del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:
‒      AdC treno … sarete istradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno … fermo in prossimità km … fra … e …;
‒      Partite da … con segnale disposto a via impedita;
‒      Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario di partenza;
‒      Proseguite con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale d’orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio;
‒      Dopo l’aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito autorizzazione del … (RdC di giurisdizione).
 
Caso b): treno fermo in una sezione di blocco intermedia
 
12.      Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo su una sezione di blocco intermedia, il Regolatore della circolazione deve notificare all’Agente di condotta del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:
‒      AdC treno … sarete istradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno … fermo in prossimità km … fra … e …;
‒      Avanzate fino al PBI/PBA … (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) rispettando l’aspetto dei segnali;
‒      Dal segnale … (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) disposto a via impedita procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale d’orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio;
‒      Dopo l’aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito autorizzazione del … (RdC di giurisdizione).
 
 
Invio del mezzo di soccorso in testa al treno fermo
 
13.      Il Regolatore della circolazione, dopo aver accertato che il treno precedente quello fermo in linea è giunto nella propria località di servizio, deve notificare all’Agente di condotta del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:
‒      AdC treno … sarete istradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno … fermo in prossimità km … fra … e …;
‒      Partite da … con segnale disposto a via impedita;
‒      Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario di partenza;
‒      Proseguite con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale d’orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio;
‒      Dopo l’aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito autorizzazione del … (RdC di giurisdizione).
 
14.      In tutti i casi di soccorso, all’aggancio dei due convogli deve provvedere il personale del treno che ha richiesto soccorso. Qualora le operazioni per l’aggancio dei materiali, la prova freno o qualsiasi altra esigenza, richiedano l’impegno dell’interbinario da parte del personale dei treni, l’Agente di condotta deve comunicare tale esigenza al Regolatore della circolazione; quest’ultimo deve provvedere alla sospensione della circolazione sui binari attigui e notificare all’Agente di condotta con comunicazione registrata “AdC treno … sospesa circolazione sul/i binario/i attiguo/i”.
La necessità delle operazioni di aggancio deve essere comunicata dall’Agente di condotta al Regolatore della circolazione che, sulle linee che ammettono velocità massima superiore a 150 km/h, deve istituire una riduzione di velocità non superiore a 150 km/h sui binari attigui e successivamente notificare con comunicazione registrata “AdC treno … istituita riduzione di velocità sul/i binario/i attiguo/i”.
 
15.      Al termine delle operazioni tecniche necessarie, l’Agente di condotta del treno soccorso ne darà comunicazione al Regolatore della circolazione della località verso cui è diretto: “Treno soccorso n. … completate operazioni propedeutiche alla ripartenza. Richiesta autorizzazione al movimento di retrocessione/alla ripresa della marcia verso …”.
L’Agente di condotta rispetterà le prescrizioni di movimento in suo possesso per la tratta e il senso di marcia interessati, unitamente a quelle ulteriori notificate dal Regolatore della circolazione all’atto dell’autorizzazione alla ripresa della corsa.
Il numero del treno unito è quello del treno soccorso.
 
16.      Nel caso di prosecuzione verso la stazione successiva, nel senso della marcia del treno soccorso, il treno, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Regolatore della circolazione (“Treno n. … siete autorizzato a riprendere la marcia”) riprenderà la marcia secondo le norme comuni.
 
17.      Nel caso di movimento di retrocessione, rispetto al senso della marcia del treno soccorso, il treno si muoverà con le norme previste per la retrocessione dei treni.
 
Soccorso con treno a seguito
 
18.      È consentito il soccorso di un treno viaggiatori fermo in linea con un altro treno circolante a seguito qualora esistano le seguenti condizioni:
a)       assenza di guasti o anormalità al blocco elettrico, ai sistemi di segnalamento e protezione della marcia, già a conoscenza del personale del treno o del Regolatore della circolazione;
b)      entrambi i convogli siano di materiale ordinario. In caso contrario la possibilità del soccorso è ammessa solo se prevista dalle procedure delle IF;
c)       la pendenza massima dei tratti di linea interessati non sia superiore al 15‰;
d)      il treno soccorritore non sia un treno trasportante merci pericolose.
 
19.      Il provvedimento deve essere autorizzato d’intesa tra il DCCM e il Referente accreditato delle IF interessate che indicheranno anche la località di servizio fino alla quale i due convogli devono viaggiare uniti.
 
20.      Le norme di esercizio sono analoghe a quelle previste per il caso di soccorso con locomotiva in coda al treno fermo, ad eccezione del numero del treno unito che, in questo caso, è quello del treno che ha prestato soccorso. Resta inteso quindi che l’eventuale comunicazione di “giunto” debba essere richiesta all’Agente di condotta del treno che ha prestato soccorso.
 
21.      Le IF dovranno elaborare apposite procedure interne per disciplinare tutti gli aspetti relativi alle operazioni di aggancio e ai controlli del proprio personale. Resta inteso che in tutti i casi il convoglio unito deve rispettare i limiti stabiliti dalle norme tecniche di esercizio della PGOS – IF.
 
22.      Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi il soccorso ai treni, con mezzo di trazione o con treno a seguito, viene effettuato secondo specifiche procedure emanate a parte.
 
 
Trasbordo
 
23.      Il trasbordo può essere effettuato, previ accordi tra il Referente accreditato dell’IF e il DCCM, sia con un altro treno sul binario attiguo sia con un altro treno sullo stesso binario.
 
24.      Il trasbordo in linea dei viaggiatori su un altro treno attiene esclusivamente all’ambito di competenza delle IF che devono definire specifiche procedure interne che comprendano anche la preventiva verifica, da parte del personale delle IF interessate, di tutte le condizioni di sicurezza (utilizzabilità della sede ferroviaria per la discesa dei viaggiatori, condizioni ambientali in cui si effettua il trasbordo, ecc.) per i viaggiatori e per il personale dei treni. Le comunicazioni all’Agente di condotta del treno soccorritore fra cui, in particolare, il punto di fermata di quest’ultimo più adatto allo scopo e le modalità di avvicinamento, sono disciplinate dalle specifiche procedure delle IF interessate.
 
25.      Nel caso di trasbordo con un altro treno sul binario attiguo, la circolazione del treno soccorritore sul binario attiguo avviene secondo le norme comuni.
Nel caso invece di trasbordo con treno sullo stesso binario, il treno soccorritore deve essere inoltrato sul binario occupato con le norme del soccorso di cui ai commi precedenti; inoltre il Regolatore della circolazione deve disporre per l’interruzione del binario attiguo e successivamente notificare con comunicazione registrata all’Agente di condotta del treno soccorso: “AdC treno … Provveduto interruzione binario”.
 
26.      Le IF devono prevedere delle procedure interne finalizzate all’accertamento, prima della richiesta di autorizzazione alla ripresa della corsa a conclusione delle operazioni di trasbordo, che la sede ferroviaria sia libera da persone, attrezzature o altri ostacoli.
 
27.      La ripresa della corsa del treno su cui sono stati trasbordati i viaggiatori può avvenire solo dopo autorizzazione, con comunicazione registrata, del Regolatore della circolazione interessato all’Agente di condotta del treno soccorritore, integrata con eventuali ulteriori prescrizioni occorrenti relative alla circolazione in linea.
 
 
 
 
 
Articolo 23
Disabilitazione e impresenziamento delle stazioni sulle linee in dirigenza locale
 
1.     Sulle linee esercitate in dirigenza locale, affinché una stazione possa essere disabilitata dal servizio movimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti per tutto il periodo di disabilitazione:
a)     i deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l’indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi;
b)    gli impianti devono consentire alla stazione di funzionare come posto di blocco intermedio o di escludersi dal blocco.
 
2.     I segnali fissi di una stazione disabilitata e presenziata da AG sono disposti normalmente a via impedita e devono essere, all’occorrenza, manovrati a via libera dall’AG stesso. I segnali suddetti possono essere mantenuti normalmente a via libera quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a)     i segnali stessi non proteggano anche passaggi a livello o non esista comunque un collegamento con le relative barriere;
b)    la stazione non debba funzionare come posto di blocco intermedio;
c)     non si debbano proteggere attraversamenti a raso.
 
3.     Durante la disabilitazione con presenziamento da parte dell’AG, la circolazione dei treni deve essere regolata dalle due stazioni limitrofe abilitate, salvo il caso in cui la stazione disabilitata intervenga nel distanziamento dei treni come posto di blocco intermedio.
 
4.     Per disabilitare una stazione, il Regolatore della circolazione, prima di lasciare il servizio deve provvedere all’osservanza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e alle altre incombenze prescritte in base alle disposizioni locali, provvedendo inoltre ai necessari accertamenti relativi agli itinerari. Deve anche trasmettere alle stazioni limitrofe abilitate gli elementi sulla situazione della circolazione che eventualmente a queste non siano noti e che interessino il servizio da svolgere durante il periodo di disabilitazione.
 
5.     Nelle disabilitazioni la presenza dell’AG non è necessaria, ai fini della circolazione dei treni, quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a)     la stazione non debba funzionare come posto di blocco elettrico manuale e non occorra provvedere alla manovra dei segnali fissi o di barriere di passaggi a livello;
b)    i veicoli eventualmente in sosta si trovino su binari indipendenti da quelli di corsa;
c)     i segnali di protezione e partenza siano muniti delle apposite lettere luminose previste dal RS.
 
6.     Le disabilitazioni programmate per le singole stazioni di ogni linea devono risultare in apposito quadro dell’orario di servizio o in programma diramato con circolare, con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine di ciascun periodo, nonché l’elenco degli eventuali treni da avvisare.
 
7.     La disabilitazione può avvenire all’ora prescritta, anche in caso di ritardo di treni, purché questi non abbiano nella stazione incroci e precedenze e non debbano effettuarvi operazioni per le quali sia indispensabile la presenza del Regolatore della circolazione; questi non può abbandonare il servizio se non dopo aver presenziato il passaggio del treno per il quale abbia concesso il consenso ad una delle stazioni limitrofe.
 
8.     Il Regolatore della circolazione che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l’ora prescritta deve darne avviso alle stazioni limitrofe.
 
9.         In caso di forza maggiore, un Regolatore della circolazione può disporre per la disabilitazione accidentale della propria stazione, purché sussistano le condizioni previste dal comma 1 e, per l’impresenziamento, quelle del comma 5.  In tal caso il Regolatore della circolazione deve avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate, indicando l’ultimo treno presenziato per ciascun senso di marcia e, prima di lasciare il servizio, deve ottenere conferma dalle stazioni limitrofe con la seguente comunicazione registrata: “Inteso ..................................... (stazione) disabilitata (ed eventualmente: e impresenziata) per treni seguenti treno .....................”.
 
10.      Nel caso di stazioni disabilitate e impresenziate, i treni devono essere avvisati con la seguente comunicazione registrata: “Stazione di … disabilitata ed impresenziata (ed eventualmente dalle ore … alle ore …)” e secondo i seguenti criteri:
a)     se le stazioni sono munite di segnali dotati di lettere luminose “P”, “D” o “A”, l’avviso deve essere dato solo quando occorra praticare ai treni le prescrizioni relative ad anormalità interessanti anche la stazione impresenziata (es. mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio, ecc.);
b)    se i segnali delle stazioni non sono muniti di lettere luminose “P”, “D” o “A” e l’impianto deve essere eccezionalmente impresenziato l’avviso deve essere dato a tutti i treni aventi fermata a cura delle stazioni limitrofe abilitate.
 
11.      Il Regolatore della circolazione che prende servizio dopo un periodo di disabilitazione programmata o accidentale, o anche dopo un periodo di sospensione che segua la disabilitazione, deve informarne verbalmente il DC e le stazioni limitrofe abilitate. Le stazioni limitrofe rispondono con la seguente comunicazione registrata: “Treno .... (ultimo arrivato dalla parte della stazione disabilitata) giunto treno .... (ultimo inviato verso la stazione disabilitata) partito ore .....”.
La comunicazione di cui sopra deve essere completata con i necessari avvisi sulle variazioni della circolazione verificatesi durante il periodo di disabilitazione che interessino il servizio ancora da svolgere.
 
 
12.      Il Regolatore della circolazione che ha ripreso servizio, dopo aver scambiato le suddette comunicazioni registrate e aver posto - se necessario - i segnali fissi di protezione a via impedita, considera la propria stazione riabilitata al servizio movimento.  
 
13.      Il Regolatore della circolazione, che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l’ora prescritta o che riabiliti una stazione in un periodo non programmato, deve prendere le misure atte ad evitare che il personale di un treno, avente fermata o che venga arrestato per esigenze di circolazione, ritenga erroneamente la stazione disabilitata.
L’avviso può essere dato verbalmente, in arrivo nella stazione stessa, o desunto direttamente dal personale del treno in caso di ricevimento su binario non di corsa.
 
 
 
Articolo 24
Sospensione dal servizio sulle linee
 
1.         Su alcune linee sono previsti in orario dei periodi di sospensione, durante i quali non circolano treni, le stazioni e i posti intermedi e di linea sono di regola impresenziati e i passaggi a livello restano in posizione di apertura.
Il personale del servizio movimento può lasciare il servizio dopo il passaggio dell’ultimo treno precedente il periodo di sospensione e il suo arrivo nella stazione successiva.
 
2.         Durante il periodo di sospensione i segnali di protezione delle stazioni devono essere mantenuti a via impedita, mentre i deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l’indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi.
 
3.         Le specifiche procedure per la ripresa della circolazione sono disciplinate dalle Unità Periferiche interessate, tenuto conto delle particolarità delle linee e delle località di servizio interessate.


[1] Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario, e questi risulti acceso, l’itinerario termina, in deroga a quanto previsto nel comma, al successivo segnale di partenza comune ad un altro binario o fascio di binari.
[2] Devono considerarsi interessanti anche una località di servizio i rallentamenti compresi, in tutto o in parte, fra i segnali di protezione che delimitano la località stessa.
[3] Non possono essere indicati nell’orario di servizio i rallentamenti posti sulle linee banalizzate oppure su quelle non banalizzate a doppio binario quando interessanti un solo binario.
[4] I rallentamenti possono essere fissi o spostabili: nel secondo caso, quando lo spostamento supera i tre chilometri (o i quattro chilometri per i rallentamenti lunghi oltre 1000 metri) occorre far luogo ad una nuova notifica del rallentamento, secondo modalità stabilite dall’Unità Centrale competente.