La prova del freno continuo
I contenuti della pagina sono da rivedere in quanto questa attività viene svolta
da ciascuna
Impresa Ferroviaria secondo norme proprie.
Quanto riportato sotto verrà aggiornato solo con le norme relative ai mezzi di
RFI
In questa pagina diamo alcune indicazioni sui tipi di prova di
funzionamento del freno continuo dei treni. Come funziona e come è costituito il
"freno continuo" sarà probabilmente oggetto di una futura pagina.
Freno continuo
Il sistema frenante è costituito da una condotta pneumatica
(detta "condotta generale") che attraversa tutto il treno e che, quando il treno
è "sfrenato" presenta una pressione di 5 bar.
Creando una depressione, più o meno accentuata, in questa
condotta si ottiene la frenatura graduale del treno. Per sfrenare i veicoli
occorre riportare la pressione in condotta a 5 bar.
La condotta viene alimentata da serbatoi di aria compressa e da
compressori presenti nella locomotiva mentre la depressione o la rialimentazione
della condotta avviene mediante un apposito rubinetto presente nella cabina di
guida delle locomotive o delle vetture semi-pilota.
Tutte le volte che un treno viene composto, manovrato o che
comunque viene manomessa e poi ripristinata la continuità della condotta
generale del freno, occorre eseguire la prova freno secondo quanto di seguito
specificato.
Tale prova viene effettuata anche quando viene cambiato il
rubinetto di comando del freno (inversione di marcia di treno navetta), quando
il treno è stato abbandonato da oltre 60 minuti o comunque ogni 24 ore per i
treni navetta.
La prova del freno consiste nel verificare la frenatura dei
veicoli e la successiva sfrenatura.
Gli ordini al macchinista per l'esecuzione della prova
possono essere dati dal verificatore anche mediante
specifici segnali luminosi.
Tipi di prova del freno
Esistono quattro tipi di prova freno:
-
prova freno tipo "A": prova completa di tutti i veicoli;
-
prova freno tipo "B": prova parziale di alcuni veicoli;
-
prova freno tipo "C": prova di ricongiunzione;
-
prova freno tipo "D": prova di continuità.
Prova freno tipo "A"
La prova freno tipo "A" consiste nel verificare il funzionamento
dei freni di tutti i veicoli del treno.
Questa viene eseguita:
-
nelle località di origine ove è stato composto un nuovo treno;
-
qualora un treno sia stato manovrato aggiungendo o scartando veicoli in
più punti diversi non facilmente individuabili;
-
nelle località ove un treno viene posto in stazionamento per più di due
ore;
-
per i treni navetta e per i materiali in servizio continuativo comunque
ogni 24 ore nelle località stabilite dalle IF.
Prova freno tipo "B"
La prova freno tipo "B" consiste nel verificare il funzionamento
di veicoli aggiunti al treno.
Viene eseguita in caso di:
-
aggiunta in coda al treno di veicoli non precedentemente verificati;
-
reinserimento del sistema frenante di un veicolo il cui freno era
precedentemente isolato per motivi tecnici (per esempio per trasporto di
esplosivi).
Prova freno tipo "C"
Tale prova, detta di "ricongiunzione" consiste nel verificare il
funzionamento del primo veicolo successivo al punto di congiunzione (rispetto al
rotabile da cui si comanda il freno).
Questa si esegue:
- quando vengono attaccate o sostituite in testa al treno delle
locomotive;
- dove vengono staccati uno o più veicoli in testa o in un determinato
punto del treno;
- dove vengono aggiunti veicoli in un determinato punto del treno (se
tali veicoli non sono stati precedentemente provati occorre eseguire la
prova tipo "B" su questi);
- qualora la continuità della condotta del freno sia stata
temporaneamente interrotta e poi ripristinata;
- nelle località individuate dalle IF ove entro 4 ore dall'aggancio
del mezzo di trazione era stata eseguita una prova freno con
istallazioni fisse (nel rispetto comunque di quanto ulteriormente
dettagliato dalle apposite Istruzioni).
Prova freno tipo "D"
Tale prova, detta di "continuità" consiste nel verificare il funzionamento
dell'ultimo veicolo del treno e viene eseguita:
- nelle località di regresso ovvero, per i treni navetta, di
inversione del senso di marcia;
- nelle località individuate dalle IF ove è stata svolta una prova
freno con istallazione fissa entro le 24 ore ma non sono rispettate
tutte le condizioni necessarie per eseguire la prova freno di tipo "C";
- dove vengono aggiunti veicoli già controllati in coda o in più punti
del treno al treno;
- nelle località in cui vengono distaccati veicoli in più punti del
treno;
- nelle località ove viene ripristinata la continuità della condotta
del freno dopo interruzione (per ricerca perdite, ecc.);
- ove vengono aggiunti mezzi di trazione in coda collegati alla
condotta generale;
- qualora un treno sia stato posto in stazionamento da 2 ore o meno
purché il treno non abbia subito manomissioni alla condotta del freno o
manovre (questo deve essere accertato da chi esegue la prova freno dalla
lettura dei documenti di scorta del treno).
Se vengono aggiunti veicoli non controllati in più punti del treno la prova
del freno tipo "D" deve essere completata con quella tipo "B". Se non si possono
individuare con certezza i veicoli da controllare dovrà essere eseguita la prova
freno tipo "A" (completa).
Quando NON occorre eseguire la prova freno
Non occorre eseguire la prova freno:
- quando vengono staccati veicoli o locomotori dalla coda del treno;
- quando vengono manovrati i dispositivi di modifica di regime di
frenatura dei veicoli (pieno/carico, merci/viaggiatori, ecc.);
- quando il treno cambia numero o documenti di scorta ma non viene
eseguita alcuna modifica alla composizione del treno o sostituzione del
mezzo di trazione (giusto come precisazione!!!);
- quando per movimenti di tradotta o manovra di un materiale di treno
che ha già eseguito la prova freno, il macchinista ha la necessità di
cambiare banco di manovra del mezzo di trazione (in questo caso basta
che il macchinista verifichi mediante il manometro della condotta del
freno che il rubinetto di comando provochi effettivamente una
depressione nella condotta stessa).
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